Il risarcimento da lucro cessante per morte del coniuge provocata da fatto illecito altrui, dovrà essere erogato in misura ridotta, nel caso in cui il consorte superstite convoli a nuove nozze.
E’ quanto stabilito con la sentenza n. 6357/11 dalla sez. III Civile della Corte di Cassazione che ha esaminato la questione riguardante D.F., il quale, rimasto vedovo nel 1969 e poi risposatosi altre due volte, ha subìto la diminuzione del proprio indennizzo a causa del terzo matrimonio. Al fine di ottenere l’equo risarcimento dalla società assicuratrice del conducente del veicolo, per metà responsabile dello scontro con la moglie defunta, tale soggetto ha intrapreso un lungo iter giudiziario dal 1970 ad oggi, conclusosi con la pronuncia in commento, ovvero una causa penale ed un procedimento civile due volte passato al giudice di secondo grado ed altrettante volte dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione,
In particolare, il giudice del rinvio era stato chiamato a valutare se le nuove nozze avessero consentito alla famiglia della defunta di alleviare il danno determinato dal mancato apporto di reddito e del beneficio della presenza di quest’ultima, nonché quali benefici fossero eventualmente derivati al vedovo come conseguenza della nuova unione matrimoniale. In realtà, precedentemente non era stato effettuato alcun accertamento in ordine al nesso di causalità tra l’evento e le nuove nozze. Pertanto, la Corte d’Appello di Perugia, seguendo le indicazioni presenti nella sentenza n. 1384 del 1993 della Corte di Cassazione, ha effettuato una nuova indagine, riconoscendo invece che, a seguito delle terze nozze, era stato annullato il danno che il D.F. aveva subito per la perdita della collaborazione familiare della prima consorte.
A tale decisione è giunta la Corte territoriale, dopo aver esaminato tutte le risultanze istruttorie, condividendo quei principi di diritto già enunciati nella sentenza del 1993 della Suprema Corte, in cui era stata rievocata la sentenza 11 luglio 1977, n. 3112, secondo cui: “Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell’altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della “compensatio lucri cura damno”, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo, matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze”. In conclusione, il giudice di rinvio, compiuta una nuova valutazione del caso, esaminando i fatti di causa, gli elementi forniti di prova, nonchè i principi di diritto sopra riportati, ha statuito l’insussistenza della violazione di norme di legge denunciata dal ricorrente, e per tali motivi, ne ha rigettato il ricorso.
(Altalex, 28 marzo 2011. Nota di Maria Elena Bagnato)