Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Titolo I Riduzione dei costi della politica e degli apparati
2. Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell’amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 2. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l’accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle finanze, a partire dall’anno 2012, d’intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di “spending review” mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l’altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione.
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3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, l’amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 2, sono comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5 Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell’ambito di accordi triennali con il Ministero dell’economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi
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precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell’attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.
1. Sono preselettivamente esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all’istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione della spesa in termini di indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.
3. . . Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2
4. I ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
5.Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
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“Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge. Le disponibilità individuate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.”
All’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: “I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l’esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi indicati al comma successivo, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale dell’autorizzazione medesima.
Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell’esercizio precedente, con l’esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell’impegno, l’effettiva sussistenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l’obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.
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1. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l’anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. e può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell’articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 209, n. 196. . Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo e quelli emanati ai sensi del comma 2, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
2. . Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell’elenco Istat ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull’applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile.
1. In via sperimentale e nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è consentita la possibilità di adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
2. Il secondo e terzo periodo dell’articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
All’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: entro il 31 luglio”,sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre”.
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1 Per provvedere all’estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementato, per l’anno 2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l’anno 2011, del fondo di cui all’ultimo periodo del comma 250 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio.
2. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dell’Agenzia del demanio, anche ai sensi dell’articolo 1197 del codice civile.
(“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”.)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze – nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti – a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano straordinario volto all’ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell’aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all’utilizzo, e degli eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari
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delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tal fine, Consip:
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a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l’attività delle amministrazioni di misurazione dell’efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l’altro, all’osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.
Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall’applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell’ambito delle attività di controllo successivo previste dalla normativa vigente.
7. Con riferimento agli enti del Servizio Sanitario Nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e all’articolo 22, comma 8, del decreto- legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell’applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente
8. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per
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l’erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l’elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli 1305 e 7020 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall’articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all’esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l’acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell’aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A..
9. L’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: “Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell’articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell’articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l’esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e di quelli del servizio sanitario nazionale, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell’articolo 8 del
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decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012: a) sono attribuite all’ Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia del demanio;
b) sono altresì attribuite all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi.
2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.
3. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l’Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 1, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.
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4. L’Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 1, lettere a) e b), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell’agenzia del demanio.
5. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, impiegati dall’Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni dì cui all’articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d’anno ai sensi dell’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 4, e comunque per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente. L’Agenzia del demanio effettua apposita tempestiva comunicazione, anche in via informatica, dell’avvenuta stipula di accordi quadro, a tutte le Amministrazioni interessate. Successivamente alla stipula dell’accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché i beni immobili all’estero riguardanti il Ministero degli affari esteri.
7. L’Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 5, selezionare società specializzate ed indipendenti.
8. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 222, della legge 13 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 10
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gennaio 2013, comunicano annualmente all’Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l’esatta descrizione dell’immobile e la sua destinazione presente e futura, l’ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l’attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri , le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il periodo: “di cui al comma 222, periodo nono”, è sostituito dal seguente: “di cui all’articolo 2, comma 222”.
Art.
La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti di cui al medesimo comma, sedicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l’adempimento è il 31 gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano..
All’art. 2, comma 222, dodicesimo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191 le parole “rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall’art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del contro generale del patrimonio dello Stato di cui all’art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279”, sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato.”.
All’art. 2, comma 222, sedicesimo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191 le parole “l’Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti”, sono sostituite dalle seguenti: “l’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza”.
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Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 45, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è fornito sulla base di principi di efficienza, efficacia ed economicità attraverso misure annualmente adottate dalla società concessionaria finalizzate alla razionalizzazione della gestione del servizio pubblico. Dette misure sono previste nel contratto di servizio ovvero in apposito atto integrativo al contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;
b) all’articolo 47, comma 3, primo periodo, sono soppresse le parole da “, in misura tale”, sino alla fine del periodo; c) all’articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. Ai fini della stipula del contratto di servizio nazionale di cui all’articolo 45, l’Autorità valuta la congruità degli oneri derivanti dall’adempimento degli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati alla società concessionaria secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. In ogni caso, l’importo pari ai ricavi derivanti dal gettito del canone dell’anno precedente costituisce il limite massimo di spesa per la stipula del predetto contratto.
La dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come integrata dall’ articolo 3, comma 16-sexies del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di 50 milioni di euro per l’anno 2011.
La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta dell’importo di 100 milioni per l’anno 2011 e di 400 milioni di euro per l’anno 2012.
La medesima dotazione è incrementata di 100 milioni di euro nell’anno 2015
La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di 49,5 milioni di euro per l’anno 2011.
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2. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici ()
1. Per assicurare il migliore perseguimento degli obiettivi fondamentali previsti in materia dagli atti di natura internazionale di cui è parte l’Italia, superando nel contempo la situazione di persistente deficit finanziario in cui versa attualmente il relativo ente pubblico, dal 1° gennaio 2012 Croce Rossa Italiana svolge le proprie attività e persegue i propri scopi in regime di diritto privato quale associazione umanitaria a carattere volontario [e di interesse pubblico], sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e l’alta vigilanza dello Stato. A decorrere dalla stessa data è soppressa la personalità giuridica di diritto pubblico di Croce Rossa Italiana [ovvero: è soppresso l’ente pubblico Croce Rossa Italiana].
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Croce Rossa Italiana: a) ha propria personalità giuridica di diritto privato e piena capacità giuridica e
patrimoniale per il raggiungimento dei suoi fini; b) si configura come ausiliaria e collaboratrice delle pubbliche amministrazioni nelle
attività umanitarie e sociali messe in atto da quest’ultime, conserva l’indipendenza e l’autonomia dell’ente ed uniforma le sue azioni ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, adottati durante la XX e la XXV Conferenza Internazionale del 1965 e del 1986, di cui Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Carattere volontario, Unità e Universalità;
c) ha come obiettivo generale la diffusione e l’applicazione dei Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A questo scopo, le sue attività si concretizzano nel conseguimento dei seguenti fini: 1) ricerca e promozione della pace, così come della cooperazione nazionale ed
internazionale; 2) diffusione e insegnamento del Diritto Internazionale Umanitario; 3) diffusione e difesa dei diritti umani fondamentali; 4) attivazione in caso di conflitti armati, preparandosi in tempo di pace come
ausiliaria dei servizi di sanità pubblica, in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Aggiuntivi di cui l’Italia sia parte, in favore di tutte le vittime civili e militari;
4) premura verso le persone e le comunità che soffrono, prevenendo e alleviando la sofferenza umana;
5) prevenzione e riparazione dei danni causati da incidenti, catastrofi, calamità pubbliche, conflitti sociali, malattie, epidemie o altri pericoli o sinistri collettivi o eventi simili, così come la protezione e il soccorso di chi è colpito dagli stessi, partecipando alle azioni necessarie nella forma stabilita dalle leggi e dai piani nazionali o territoriali corrispondenti;
6) promozione e collaborazione in azioni di solidarietà e di benessere sociale in generale e di servizi assistenziali e sociali, con particolare attenzione alle comunità ed alle persone con difficoltà nell’integrazione sociale;
7) promozione e partecipazione a programmi di salute ed ad attività che a causa del suo speciale carattere altruista risultino le più convenienti per la salute pubblica;
8) promozione della partecipazione volontaria e disinteressata delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, alle attività e al supporto dell’organizzazione per lo svolgimento della sua missione;
9) promozione della partecipazione dei bambini e dei giovani al lavoro dell’organizzazione e la diffusione tra questi dei Principi del Movimento
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Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, del Diritto Internazionale Umanitario e dei diritti umani fondamentali, così come degli ideali di pace, rispetto reciproco e collaborazione tra tutti gli uomini ed i popoli;
10) sviluppo di attività formative indirizzate alla realizzazione dei precedenti fini. d) nella sua azione umanitaria,si prenderà cura di tutti, senza alcuna discriminazione per ragioni di sesso, età, razza, nascita, religione, credo politico o qualunque altra condizione personale o sociale, osservando le norme previste dagli accordi
internazionali; e) ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni
di Ginevra del 1949, e successive modificazioni[, con quattro bracci uguali formati da due linee, una verticale ed una orizzontale, che si intersecano nel centro e che non toccano i bordi della bandiera o dello scudo. La larghezza e la lunghezza di tali linee è libera e si concretizza in cinque quadrati uguali a forma di croce.] Denominazione ed emblema di Croce Rossa sono invariabili. In caso di uso illecito del nome e dell’emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge;
3. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e della difesa, sono emanate le ulteriori disposizioni organizzative e funzionali della associazione Croce Rossa Italiana. Il contributo statale per lo svolgimento da parte dell’associazione Croce Rossa Italiana delle sue funzioni di interesse pubblico è stabilito annualmente con la legge di bilancio.
……………
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto Croce Rossa Italiana, quale ente di diritto pubblico [ovvero: quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico], è [posto] in liquidazione. Il Commissario straordinario di Croce Rossa Italiana, in carica a tale data, prosegue nell’esercizio delle sue funzioni esclusivamente per assicurare la continuità delle attività e dei compiti dell’ente, in regime di ordinaria amministrazione, anche relativamente ai rapporti ed ai contratti in essere, attivi e passivi, fino alla data del 31 dicembre 2011; lo stesso provvede altresì, entro tale data, alla individuazione dei rapporti giuridici che dal 1° gennaio 2012 proseguono con l’associazione di cui al comma 1, con eventuali oneri ad esclusivo carico della stessa. La gestione liquidatoria, inclusa, in particolare, quella del patrimonio immobiliare dell’ente, è attribuita dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto di cui ….. Conseguentemente: a) il soggetto di cui … assume la gestione liquidatoria dell’ente agendo nei rapporti con
i terzi in nome e per conto dello stesso quale mandatario ex lege, compiendo qualsiasi atto di diritto privato utile per la realizzazione di tale gestione. Al soggetto compete, a titolo di remunerazione, un corrispettivo pari ad euro … [ovvero: all’X per cento di …] su base annua, che il medesimo soggetto prededuce dagli utili della gestione liquidatoria;
b) entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il soggetto di cui … [d’intesa con il Commissario straordinario] predispone una situazione patrimoniale provvisoria di Croce Rossa Italiana, di riferimento a tale data. Entro il … il medesimo soggetto effettua altresì la ricognizione [e la definizione] del patrimonio immobiliare dell’ente, distinguendo al suo interno gli immobili soggetti a vincoli di destinazione, specie quelli per i quali tali vincoli derivano da espresse disposizioni di volontà delle persone private che hanno trasferito gli immobili a
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Croce Rossa Italiana; c) ferme le esigenze liquidatorie, tra gli immobili soggetti a vincoli di destinazione il
soggetto di cui …, in contraddittorio con il Commissario straordinario, individua quelli che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono attribuiti in uso gratuito, comunque con l’onere di provvedere direttamente alle relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, all’associazione Croce Rossa Italiana di cui al comma 1;
d) entro il 31 ottobre 2011 il soggetto di cui …, in contraddittorio con il Commissario straordinario, predispone la situazione patrimoniale definitiva alla data di cui alla lettera b), relativa al patrimonio non strumentale all’attività istituzionale dell’associazione Croce Rossa Italiana di cui al comma 1, nel cui esclusivo ambito i debiti, nonchè i costi e gli oneri a qualsiasi titolo necessari per la gestione liquidatoria, compreso il corrispettivo di cui alla lettera a), saranno compensati dai valori derivanti dalla liquidazione ovvero dalla valorizzazione dell’attivo patrimoniale;
e) la situazione patrimoniale definitiva è sottoposta a verifica da parte di un collegio di tre periti, dei quali uno nominato dall’ente Croce Rossa Italiana, uno nominato dal soggetto di cui …, il terzo, in funzione di presidente, nominato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il collegio dei periti verifica la situazione patrimoniale entro il 31 dicembre 2011, notificandola alle parti. L’importo massimo del compenso dei periti è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il cui pagamento è a carico della gestione liquidatoria;
f) dalla data di notificazione della situazione patrimoniale definitiva il soggetto di cui … avvia la procedura liquidatoria, subentrando automaticamente nei rapporti attivi e passivi facenti parte del patrimonio verificato, ivi compresi i contenziosi pendenti, per i quali non si fa luogo ad interruzione del processo né a mutamento di rito;
g) il soggetto di cui … procede alla liquidazione del patrimonio trasferito, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori, dei contenziosi in corso, del pagamento dei creditori del patrimonio verificato, ponendo in essere qualsiasi attività di valorizzazione del patrimonio medesimo finalizzata alla sua liquidazione e assicurando il rigoroso rispetto del principio della separazione di tale patrimonio dal proprio. Il soggetto di cui … non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio verificato, ivi compresi quelli sostenuti per la relativa liquidazione;
h) terminata la liquidazione, il soggetto di cui … redige il rendiconto finale della liquidazione che dovrà essere verificato dal collegio di periti di cui alla lettera e). L’eventuale saldo attivo risultante dal rendiconto finale di liquidazione verificato, è trasferito all’associazione Croce Rossa Italiana di cui al comma 1. Qualora tale saldo attivo di liquidazione risulti superiore al patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale di cui alla lettera f), al soggetto di cui … è riconosciuto un importo pari al 30 per cento di tale maggior valore, in deduzione da quanto deve essere trasferito alla predetta associazione;
i) tutti gli atti posti in essere e le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni del presente comma sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il personale civile con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di entrata in vigore del presente decreto, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’ente pubblico Croce Rossa Italiana in liquidazione, se non assunto [in regime di diritto privato], su chiamata e con il proprio consenso, dall’associazione di cui al comma 1, è posto in mobilità. A tale
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personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità vengono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti al costo del personale medesimo. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’ente pubblico Croce Rossa Italiana si risolvono di diritto alla data del 1° gennaio 2012, salvo loro ricostituzione da parte dell’associazione di cui al comma 1.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale militare in servizio continuativo presso l’ ente pubblico Croce Rossa Italiana è inserito, con blocco di carriera e con il trattamento economico in godimento, in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero della difesa, al quale sono altresì trasferite risorse corrispondenti al costo del medesimo personale presso il predetto ente. Lo stesso personale continua lo svolgimento delle proprie funzioni presso e nell’interesse dell’associazione di cui al comma 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sul patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari,
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994, ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo, nonché ai fini della verifica dei bilanci tecnici di cui all’articolo 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 e relativa normativa di attuazione.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse da trasferire ai sensi del successivo comma 5.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, istituito dall’art.1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n.335, è soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a disciplinare le modalità di svolgimento tra i predetti Ministeri e la COVIP delle attività già svolte dal soppresso Nucleo, mediante corrispondente riduzione delle relative risorse finanziarie a legislazione vigente destinate al Nucleo stesso, che vengono trasferite alla COVIP ai sensi del comma 4..
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1. Al fine di assicurare la funzionalità e l’ordinata gestione dell’Istituto per il Credito Sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto gli organi dell’ente sono sciolti e con decreto del Ministro per l’economia e le finanze sono nominati:
a) un commissario straordinario; b) un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza il proprio presidente.
2. Il commissario straordinario esercita le funzioni ed i poteri di amministrazione. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni del collegio sindacale. Al commissario e ai membri del comitato di sorveglianza si applicano i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza rimangono in carica fino all’approvazione del nuovo statuto dell’Istituto per il credito sportivo, in attuazione dell’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, e al conseguente completamento delle procedure di nomina dei componenti degli organi dell’ente. Qualora venga disposta la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni, ai sensi del comma 5, il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza rimangono in carica fino al completamento del procedimento di trasformazione e alla nomina dei componenti degli organi sociali.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto perdono efficacia eventuali limitazioni al trasferimento delle quote di partecipazione nel capitale dell’Istituto per il credito sportivo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. L’Istituto per il Credito Sportivo può essere trasformato in società per azioni con la denominazione Istituto per il Credito Sportivo società per azioni (ICS S.p.A.) con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con cui viene disposta la trasformazione stessa. ICS S.p.A. subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. A ICS S.p.A. si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Il capitale di ICS S.p.A è determinato con il decreto di cui al comma 5. Le azioni di ICS S.p.A. sono attribuite ai soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto per il Credito Sportivo alla data della trasformazione.
7. Lo statuto di ICS S.p.A. è deliberato dall’assemblea straordinaria. A tal fine il commissario straordinario convoca l’assemblea entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 5.
8. Tutte le operazioni compiute in attuazione della trasformazione dell’ICS in società per azioni sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
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Articolo [•]
Disposizioni relative a CDP S.p.A.
1. All’art. 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 6 è sostituito dal seguente: “Alla CDP S.p.A. non si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e al fine della salvaguardia le attività e le funzioni attualmente svolte dalla società di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con la legge 23 giugno 1993, n. 202 e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della presente legge è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce – Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume la titolarità delle relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
2.. All’onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 1, pari a 15.000 euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220
3. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 1, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con la legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce – Cinecittà».
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 1. L’atto d’indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 3; b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla precedente lettera a).
Nell’atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel
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precedente punto b) e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all’estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest’ultimo detenuti a qualunque titolo nonché l’eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
5. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell’atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.
6. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, la società di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con la legge 23 giugno 1993, n. 202 è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione.
7. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione della società trasferita. L’ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l’altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell’ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell’esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l’entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l’intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell’ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
8. Nel decreto di cui al comma 3 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all’articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con la legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
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trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal precedente periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al precedente periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 1 ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
9. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
L’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione..
1. Il corrispettivo previsto dall’articolo 6, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da “d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze” sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero dell’economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d’intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Titolo II Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica e
giustizia
4. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011- 2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l’anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l’anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, può essere disposta:
a) la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilità che l’ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera b) sia differenziato, all’esito di apposite sessioni negoziali, in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;
f) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure.
2. Le disposizioni recate dal comma 1 con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
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Nel caso in cui, in sede di attuazione del precedente comma, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
1. In ragione dell’esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora provvedimenti giurisdizionali vanifichino gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell’articolo 9 del decreto–legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati nell’anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.
1. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonchè gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l’eventuale applicazione dell’articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite e la eventuale responsabilità per danno erariale, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.
5. Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell’1,4% per il 2014. Conseguentemente, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l’equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all’articolo 4, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
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dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° gennaio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, fornisce alle regioni un’elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all’articolo XXXX (“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”), alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
b) con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall’anno 2013, l’Agenzia italiana del farmaco aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2013 il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è corrispondentemente rideterminato; .
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l’acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell’innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministero della salute dell’11 giugno 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l’acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all’assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le regioni monitorano l’andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l’eventuale superamento del predetto valore è recuperato
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interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall’anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l’appropriatezza, l’efficacia e l’economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l’assistenza farmaceutica territoriale;
e) le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014;
f) con specifica Intesa fra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, da stipulare entro il 31 dicembre 2012, sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l’esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere a), b), c) e d). Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 4, fra le predette misure nelle percentuali, per l’esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b), e c), nonché, per l’esercizio 2014, del 15%, 20%, 15% e 47% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d); per l’anno 2014 , il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall’esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all’articolo 4. Conseguentemente i tetti indicati alle lettere b) e c) sono rispettivamente fissati nelle misure del 12,5% e del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall’esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all’articolo 4 risultino di incidenza inferiore al 3 per cento, le citate percentuali per l’anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.
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2. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l’effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché dell’intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni: a) all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il periodo: “Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione chè è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.”, sono inseriti i seguenti:
“A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88 del presente articolo, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all’attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costrizione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.”
b) all’articolo 2, dopo il comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente: “88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell’effettivo stato di avanzamento dell’attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.”;
c) il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l’esercizio 2010, di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con la presente legge, ed adotta, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 – 2012, in modo da garantire, anche attraverso l’eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell’art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
1) con l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 – 2012 con il Patto per la salute 2010 – 2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010 – 2012 e dalla legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l’incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
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e) il comma 51 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è sostituito dal seguente
“51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11,comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al fine di consentire l’espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti di aziende, enti ed istituti pubblici dei servizi sanitari delle regioni medesime, nonché nei confronti delle stesse regioni, limitatamente alle risorse finalizzate al finanziamento dei servizi sanitari regionali, fino al 31 dicembre 2011. Le procedure esecutive eventualmente intraprese o proseguite in violazione del precedente comma sono improcedibili e non determinano vincoli sulle somme, né limitazioni all’attività del tesoriere; conseguentemente sulle rimesse che a qualsiasi titolo pervengono alle suddette aziende sanitarie ed ospedaliere non si applicano gli obblighi di custodia di cui all’articolo 546 del codice di procedura civile. I vincoli su somme pignorate in essere alla data di entrata in vigore della presente legge vengono meno a seguito della dichiarazione di estinzione dei relativi procedimenti da parte del giudice dell’esecuzione che vi provvede d’ufficio o a seguito di istanza dell’ente debitore esecutato. Dall’adozione del provvedimento di estinzione gli enti del servizio sanitario regionale ed i loro tesorieri potranno disporre delle somme in precedenza vincolate per dar corso al regolare pagamento dei debiti. Analogamente, per le medesime finalità, vengono automaticamente meno le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle predette regioni alle proprie aziende sanitarie e ospedaliere effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
1. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell’art. 71 del decreto-legge 112 del 2008, convertito dalla legge 133/2008, come modificato dall’art. 17, comma 23, del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all’art. 26, comma 2, della legge 196/2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali,
b) a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico- legali sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente
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non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
5) Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009, per l’anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall’articolo 11, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 486,5 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo 1° giugno – 31 dicembre 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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6. Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di sessantacinque anni. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
2.Le disposizioni in materia di requisiti di accesso vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 20.000 lavoratrici beneficiarie, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) alle lavoratrici collocate in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) alle lavoratrici collocate in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2011; c) alle lavoratrici che, all’entrata in vigore del presente decreto, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al presente comma che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dei requisiti di accesso al pensionamento vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 20.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computate anche le lavoratrici che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al presente comma e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato
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dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computate nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze.
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La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e` ridotta di 252 milioni di euro per l’anno 2012, di 392 milioni di euro per l’anno 2013, di 492 milioni di euro per l’anno 2014, di 592 milioni di euro per l’anno 2015, di 542 milioni di euro per l’anno 2016, di 442 milioni di euro per l’anno 2017, di 342 milioni di euro per l’anno 2018, di 292 milioni di euro per l’anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
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1. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012 – 2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.
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All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola “2015” è sostituita dalla seguente: “2014”. Nel medesimo comma sono soppresse le parole: “, salvo quanto indicato al comma 12-ter,”;
b) alcomma12-ter: 1) al primo periodo, la parola “2013” è sostituita da “2012”; 2) all’ultimo periodo, le parole “2019” e “2017” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2016” e “2014”; nel medesimo periodo le parole “triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “biennio precedente”.
1. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della predetta legge n. 335 del 1995.
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1.L’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
2. L’articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell’indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data dì cessazione dal servizio.
3. L’articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l’attribuzione, all’atto della cessazione dal servizio, dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall’articolo 10 del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
4. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
5. L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della Gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
6. L’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.
1. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al periodo precedente.
2. L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel
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senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli Enti di cui al comma 1, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 1. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n.335 del 1995.
3. Con specifico riferimento all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, compreso tra gli enti di cui al d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 2.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai Decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell’omissione ed evasione contributiva mediante l’incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono emanate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 1 a 4.
7. All’articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.”;
b) al comma 1, le parole “alla data del 1° gennaio 2009”, sono sostituite dalle seguenti “alla data di cui al comma 1-bis”.
8. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all’articolo 43, l’efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626 dell’Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato.
9. L’articolo 4 del Decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146 e l’articolo 1, comma 5, del Decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
Le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sì interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle
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prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa
7. Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica
1. L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.
2. L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tal fine, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.
3. A decorrere dall’a.s. 2011-2012 le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, ove il rapporto docenti di sostegno-alunni disabili sia pari a 1, sono costituite con il numero di alunni minimo e massimo previsto per i diversi gradi di scuola, rispettivamente, dagli articoli 9, 10, 11 e 16 del DPR 20/3/2009, n. 81.
4. Il sistema scolastico, in base alle norme vigenti, provvede esclusivamente ad assicurare l’intervento di natura didattica, restando invece a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle risorse professionali e materiali a sostegno di tale funzione e necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile.
5. All’alunno disabile può essere assegnato in ogni caso non più di un docente e nei limiti dell’orario di servizio contrattualmente previsto per ciascun grado di istruzione.
6. . Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’inps, che partecipa a titolo gratuito.
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1. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
2. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
1. Il comma 4 dell’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato
1.
2.
3.
A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato.
Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7, dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, si applica la procedura prevista dall’art.1, comma 621, lett.b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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1. All’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4 sexies aggiungere il seguente comma: Comma 4-septies “ Le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA, sulla base della revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico definito con i regolamenti emanati ai sensi del comma quattro del presente articolo, sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.
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Titolo III Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
8. Patto di stabilità interno
Al comma 7, dell’articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
“ Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.”.
All’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è aggiunto il seguente comma: “111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.
All’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è aggiunto il seguente comma: “111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.”
All’articolo 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato l’ultimo periodo.
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1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all’attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell’esecuzione.
2. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 1, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e sentito il Presidente della Regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
1. All’articolo 78, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “tutte le entrate del comune di competenza dell’anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all’anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007”.
All’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, si prescinde dalla deliberazione consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell’ articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all’articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
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Capo IV Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario 9 Quadro esigenziale dell’anno 2011
1. . Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 700 milioni di euro.
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l’anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto- legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all’articolo 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere destinata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l’esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell’ambito di contratti di
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servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l’alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari. 11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-ter, conformemente al diritto comunitario e ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto degli effetti che i servizi di trasporto di media e lunga percorrenza comportano sull’equilibrio economico dei servizi forniti nell’ambito di contratti di servizio pubblico, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applicano, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter».
1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2011.
2. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 12,5 milioni di euro per l’anno 2011.
3. In attuazione dell’articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, anche se stipulati in forma semplificata, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l’impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono previamente autorizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze.
1. E’ autorizzata, a decorrere dall’anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Alle finalità indicate all’ultima voce dell’elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunta la seguente: “Eventi celebrativi di carattere internazionale”.
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1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall’Ente Risi per conto e nell’interesse dello Stato, di cui l’Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità e fino alla data del ……. sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d’Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all’Ente Risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalità di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All’onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l’anno 2011 dell’autorizzazione di spesa di cui all’ultimo periodo del comma 250 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
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10. Conto di disponibilità
1. L’articolo 46 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196 è sostituito dal seguente:
1. “Ai fini dell’efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all’articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza all’obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa , viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un’attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al comma precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale [d’importo unitario superiore a 500.000 euro], anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l’utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l’obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente è posto a carico dei soggetti inadempienti l’obbligo del versamento al
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bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull’importo versato.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d’intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.”
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all’applicazione dell’interesse determinato nei termini di cui all’articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.
3.Al fine di assicurare le risorse necessarie per l’espletamento dei compiti relativi alle nuove modalità di previsione e gestione attiva della liquidità giornaliera del conto disponibilità previste dall’articolo 47 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata la spesa di 250 mila euro per l’anno 2011 e di 1 milione di euro, a decorrere dall’anno 2012, per la realizzazione di un programma straordinario di reclutamento, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, di personale con elevata professionalità da destinare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, le modalità per il reclutamento del predetto personale. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
4.A decorrere dal 1° agosto 2011, è avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all’adozione degli strumenti idonei per l’ottimizzazione dell’attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché per monitorare l’efficacia degli stessi.
5.Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell’articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.
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Titolo V Disposizioni in materia di entrate
11. Entrate
Art.
(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)
1. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola: “entro” sono inserite le seguenti: “e non oltre”; 2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: “Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l’Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia delle comunicazioni ai sensi dell’art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 790 – 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d’uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell’economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.”;
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole “per l’attribuzione,” sono inserite le seguenti: “entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale,”;
2) al medesimo periodo, le parole: “finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.” è sostituito dal seguente: “finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8”;
3) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all’erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l’erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.”.
c) al comma 13:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall’anno 2012.”;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro
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dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.”
d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: “13-bis. I giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all’art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall’attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.”.
2. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d’uso. La mancata attivazione di uno o più impianti inseriti nel master plan di cui al diritto d’uso delle frequenze radiotelevisive, decorsi sei mesi dalla data prevista per il passaggio alla tecnologia digitale per ciascuna area tecnica, comporta la cancellazione dei medesimi impianti dal provvedimento di assegnazione del diritto d’uso.”.
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Titolo VI Disposizioni per lo sviluppo
12. Processo civile ed altre disposizioni per la maggiore efficienza della giustizia
Norma
1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “Chi ha subìto” sono sostituite dalle seguenti: “In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subìto” e al comma 3, lettera b), la parola “, oltre che”, nonché le parole “anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione” sono soppresse.
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, lettera a), il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.
3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, lettera a), i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.
3-quater. In ordine all’istanza di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è stata formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della
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presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
3- quinquies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito della richiesta di cui al comma 3-quater. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi dell’articolo 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».
c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Procedimento). 1. L’istanza di equa riparazione si presenta al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.
2. L’istanza, sottoscritta dalla parte personalmente, è depositata nella cancelleria della corte di appello e contiene la dichiarazione o l’elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell’eventuale indennizzo, nonché l’indicazione dell’ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui l’istanza di equa riparazione si riferisce. All’istanza è allegata copia autentica, in carta semplice, dell’atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e, se esistente, del provvedimento con cui esso è stato definito. L’istanza priva degli elementi o degli allegati di cui al presente comma è irricevibile, ma può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 4.
3. L’istanza si intende presentata nei confronti del Ministero della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi si intende presentata nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Il presidente della corte di appello o un magistrato del distretto, anche onorario, da lui delegato, previa eventuale acquisizione d’ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, rigetta l’istanza se accerta che non sussiste violazione ai sensi dell’articolo 2; diversamente, pronuncia decreto immediatamente esecutivo con il quale ingiunge al Ministero competente, individuato ai sensi del
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comma 3, il pagamento di un equo indennizzo a titolo di riparazione. La motivazione del decreto è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole di cui all’articolo 2, comma 1.
5. Per ciascun giorno di ritardo è liquidato un indennizzo di euro 2,50, che può essere equitativamente ridotto fino a euro 2,00 o elevato fino a euro 3,00; l’indennizzo può essere ridotto fino a euro 0,50 quando il procedimento cui l’istanza di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza. Non si fa luogo in alcun caso a pronuncia sulle spese, ma l’ingiunzione comprende il rimborso delle somme che, nei limiti di quanto strettamente necessario, la parte documenta di aver sostenuto per proporre l’istanza, escluso ogni altro onere anche per assistenze, consulenze o difese.
6. Il decreto di cui al comma 4 è notificato a cura dell’istante all’amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, fatta salva l’eventuale sospensione dell’esecuzione del decreto ai sensi dell’articolo 3-bis comma 4.
d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis (Procedimento di opposizione in sede giurisdizionale). 1. Nei casi di cui all’articolo 3, contro il provvedimento di rigetto dell’istanza ovvero, se non notificato alla controparte, contro il decreto che accoglie l’istanza, ove ritenuta incongrua la liquidazione dell’indennizzo, l’istante può proporre opposizione alla corte di appello entro 60 giorni dalla sua comunicazione al domicilio eletto. L’opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’ articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
2. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 e sono sentite, tramite i loro difensori, in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
3. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto collegiale impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è immediatamente esecutivo.
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In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli
articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, solo in
riferimento alla fase giurisdizionale, esclusa ogni
possibilità di compensazione. Se la controparte non si
costituisce e l’opposizione è comunque respinta, la
liquidazione delle spese è egualmente operata in favore della
cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere
compensato con l’indennizzo eventualmente liquidato in favore
del ricorrente.
4. Contro il decreto che accoglie l’istanza, il Ministero
ingiunto, entro 60 giorni dalla sua notificazione, può
proporre opposizione ai sensi del comma 1. In tal caso, la
corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto
o in parte l’esecuzione del decreto se, a un sommario esame,
ravvisa significative probabilità di accoglimento
dell’opposizione. Il giudizio di opposizione si svolge nelle
forme di cui al comma 1 con obbligo di difesa tecnica, ed il
ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione
della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura
dell’Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al
comma 1.»;
e) all’articolo 4, le parole “la domanda di riparazione
può essere proposta” sono sostituite dalle seguenti:
“l’istanza di riparazione può essere presentata”;
f) all’articolo 5, le parole “Il decreto di
accoglimento della domanda”, sono sostituite dalle seguenti:
“Il decreto con cui il collegio accoglie l’istanza”;
g) all’articolo 6, comma 1 le parole “la domanda di cui
all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di
cui all’articolo 3” e al comma 2 le parole “le domande ” sono
sostituite dalle seguenti: “le istanze “.
2. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 125, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.”;
b) all’articolo 136, dopo il terzo comma inserire il seguente:
“3-bis. Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma”.
1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa derivante dall’erogazione dell’indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e di consentire una più rapida riallocazione nel sistema economico delle risorse immobilizzate a causa della eccessiva durata del contenzioso civile, amministrativo e tribuario, si applicano le seguenti disposizioni.
2. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell’ordine degli avvocati, entro
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il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti
3. Con il programma di cui al comma 2, il capo dell’ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno;
c) l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4. Con lo stesso programma di cui al comma 2 viene dato atto dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l’anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
5. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma.
6. Ai fini della valutazione per la conferma dell’incarico direttivo ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 2 sono comunicati ai locali consigli dell’ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
7. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, il programma di cui al comma 2 viene adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 3, lett. b).
8. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell’ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di
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giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i consigli dell’ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell’interessato e previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.
9. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione in merito all’attività svolta e alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 8. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 8 di terzi finanziatori.
10.Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti d’appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al periodo seguente. I ricorsi si intendono rinunciati se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell’avviso di cui al presente comma. Nei casi previsti dal presente comma il presidente del collegio
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dichiara l’estinzione del processo con decreto.
11.Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b) all’articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell’appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c) all’articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»;
2) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:
« Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire».
d) all’articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies.»;
e) All’articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».
12. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla
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seguente: “Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario
b) all’articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole “volontaria giurisdizione,” sopprimere la parole “e”, dopo le parole “processo amministrativo” aggiungere le seguenti “e nel processo tributario”;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore all’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.”;
c) all’articolo 10, al comma 1, le parole «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono eliminate;
d) all’articolo 10, al comma 3, le parole « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»;
e) all’articolo 10, al comma 6-bis, le parole «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono eliminate;
f) all’articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis inserito dal presente decreto legge, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898»;
g) all’articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898»;
h) all’articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole:
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«euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all’articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146»;
p) all’articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis inserito dal presente decreto legge »;
q) All’articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
”3. bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.”;
r) all’articolo 13, al comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»
s) All’articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
“6- bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per
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quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;
d) per i ricorsi di cui all’art. 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.000 quando il valore delle controversie è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1,000.000,00 euro è pari ad euro 5.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.”.
t) all’articolo 13, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente:
“6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali
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e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
u) all’articolo 14, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
1) “3-bis Il contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, la quale costituisce titolo esecutivo per il recupero delle somme pagate in favore della parte che ha anticipato il pagamento del contributo unificato.”
2) “3-ter. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.”;
v) all’articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole “volontaria giurisdizione,” è soppressa la parola “e”;
2) dopo le parole “processo amministrativo” sono aggiunte le seguenti “e nel processo tributario”;
z) all’articolo 131, comma 2: 1) alle lettera a):
a) dopo le parole “processo civile,” è soppressa la parola “e”;
b) dopo le parole “processo amministrativo” sono aggiunte le seguenti “e nel processo tributario”;
2) alla lettera b), le parole “e tributario” sono soppresse;
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aa) all’articolo 158, comma 1: 1) alle lettera a):
a) dopo le parole “processo civile,” è soppressa la parola “e”;
b) dopo le parole “processo amministrativo” sono aggiunte le seguenti “e nel processo tributario”;
2) alla lettera b), le parole “e tributario” sono soppresse;
bb) la rubrica del Capo I del Titolo III della Parte VI è sostituita come segue “Capo I – Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario”;
cc) l’articolo 260 è abrogato.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. All’articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319 è inserito, in fine, il seguente periodo: “, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
15. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies è abrogato.
16. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14 e 15, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.
17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 16 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria per essere destinata, sulla base dei dati comunicati dai competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 18. Le risorse ripartite in base al decreto di cui al presente comma, sono destinate nella misura di un terzo a spese di giustizia, ivi comprese quelle conseguenti a nuove assunzioni di personale di magistratura, di un terzo a
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favore del personale amministrativo e di un terzo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con delibera del competente organo di autogoverno della magistratura civile, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all’erogazione di misure incentivanti in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all’incremento della quota variabile del relativo compenso.
18. Ai fini del precedente comma, gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all’anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l’incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 17 è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l’anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.
19. Gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria , provvedono al riparto delle somme di cui al comma 17 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato di cui al comma precedente, secondo le percentuali di cui al comma 17 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall’applicazione dell’art. 13, comma 6 ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 confluisce nel fondo di cui al comma 16.
21. Nelle more del decreto di cui al comma 17 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l’assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.
22. A decorrere dal 2012 le spese relative ai compensi fissi e variabili di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ivi inclusi gli incrementi di cui al comma 17, nonché le misure incentivanti in favore del personale di magistratura di cui al comma 17 hanno natura di spese obbligatorie e sono
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incluse nell’elenco 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
5. A decorrere dall’anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
6. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l’integrale copertura delle spese dell’anno di riferimento.
7. al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole “, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e” sono soppresse;
2) al quarto comma le parole “, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia” sono soppresse.
b) all’articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole “ e in due giornali indicati nella sentenza stessa” sono sostituite con le seguenti “ e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia”.
8. Una quota dei risparmi ottenuti dall’applicazione del precedente comma, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l’editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la
piena operatività e trasparenza dei pagamenti nonchè deflazionare il contenzioso in materia
previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di
durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo
grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta
sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con
riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con
decreto dal giudice, anche d’ufficio. Per le spese del processo si applica l’articolo 310, ultimo
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comma, del codice di procedura civile.”
b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Dopo l’articolo 445 è inserito il seguente:
“Art. 445 – bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia
di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di
inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende
proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al
giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale
del capoluogo di provincia in cui risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice
procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile
nonché secondo le previsioni inerenti l’accertamento peritale di cui all’art. 10, comma 6-bis
del d. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e all’articolo
195 codice di procedura.
L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’ istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196 codice di procedura civile con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.”. Le disposizioni di cui al presente numero si applicano dal 1° gennaio 2012;
2) all’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
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disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la parte ricorrente,
a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della
prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto
introduttivo. ».
c) all’articolo 35 del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge ,
4 agosto 2006, 248, dopo il comma 35 quater, aggiungere il seguente: “35 quinqiues. Gli enti
previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e
altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso
l’accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte
è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1 alla struttura
territoriale dell’Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del
proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed
alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi
120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.”
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”.
2) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente:
“47 bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.”.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’allegato A del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppressa la voce n. 2529.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2) e
per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione
relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in
primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
“12 – bis. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010,
dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375,
per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli
coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica
effettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo
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secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo
9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate
lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo
annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con
le modalità telematiche di cui al periodo precedente, di appositi elenchi nominativi trimestrali
di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico
dell’INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.”
6. All’articolo 10, comma 6 – bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da “formulata” a “competente “sono sostituite dalle seguenti: “del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L’eccezione di nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Il medico legale dell’ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell’articolo 201 del codice di procedura civile”.
7. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa al Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio o in quiescenza e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei Conti in servizio o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l’altro, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo …
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 160, comma 1, dopo le parole: «chiusura delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo 420-bis»;
b) all’articolo 349 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le
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seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell’articolo 420- bis»;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Quando procede all’identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell’articolo 420-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l’avviso dell’udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l’imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d’imputazione e dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l’imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria procedente»;
c) l’articolo 420-bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 420-bis. (Rinnovazione dell’avviso. Sospensione del procedimento). 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l’avviso dell’udienza preliminare quando è provato o appaia probabile che l’imputato non presente all’udienza non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al
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difensore a norma degli articoli 161, comma 4, e 169. Il giudice dispone che l’avviso venga notificato all’imputato personalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria, quando l’imputato non è presente all’udienza e la notificazione dell’avviso è stata effettuata ai sensi dell’articolo 159.
2. La probabilità che l’imputato non abbia avuto conoscenza dell’avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Salvo che debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, quando la notificazione ai sensi del comma 1, ultimo periodo, non risulta possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3:
a) se l’imputato nel corso del procedimento ha nominato difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;
b) se l’imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare; c) se dagli atti emerge la prova che l’imputato è conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.
5. Il giudice revoca l’ordinanza di sospensione del procedimento nei seguenti casi:
a) se la notifica dell’avviso è stata effettuata ai sensi del comma 1, ultimo periodo; b) se l’imputato ha nominato difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l’imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti. 7. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione
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del procedimento a carico dell’imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 3».
2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 143, è inserito il seguente:
«Articolo 143-bis. (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell’imputato) 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell’articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell’udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio vengono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nella banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-bis del codice di procedura penale»;
b) all’articolo 5, comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».
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13. Riordino della giustizia tributaria
Art. X
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a: a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8:
1) la lettera f) è abrogata;
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;”;
3) la lettera m) è abrogata;
4) dopo la lettera m) è inserita la seguente “m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.”;
5) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.
6) al comma 2 dopo le parole “i coniugi,” sono aggiunte le seguenti “ i conviventi,”;
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b) all’articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari ovvero gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo.”;
c) all’articolo 15, comma 1: 1) le parole “e sull’andamento dei servizi di segreteria” sono abrogate; 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Il Presidente di ciascuna
commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l’efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.”;
3) nel terzo periodo, dopo le parole “sull’attività” è aggiunta la seguente parola: “giurisdizionale”;
d) all’articolo 17: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria è presieduto dal Primo Presidente della Corte di
Cassazione.”; 2) al comma 2 la parola “undici” è sostituita dalla seguente: “dieci”; 3) il comma 2-
bis) è sostituito dal seguente: “Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.”;
e) all’articolo 24: 1) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) esprime parere sul decreto di cui
all’articolo 13, comma 1;”; 2) al comma 2, dopo la parola “funzionamento” sono inserite le seguenti:
“dell’attività giurisdizionale” e dopo la parola “ispezioni” sono inserite le seguenti: “nei confronti del personale giudicante”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera d), si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilità entro due mesi dalla predetta data al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonchè alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all’esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.
5. Entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle modificazioni introdotte con il presente articolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i nuovi criteri di valutazione e i punteggi delle tabelle E ed F allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, utilizzati nelle procedure di reclutamento dei giudici tributari. 6. Al fine di coprire i posti resisi vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni in materia di incompatibilità e di dare graduale attuazione alle disposizioni in materia di
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composizione delle Commissioni tributarie regionali, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data dall’adozione del decreto di cui al comma 5, apposite procedure ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all’articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni..
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
. 6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, , che svolgono di fatto nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
Art. Ω
1. Ai fini dell’attuazione dei principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l’efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni: a) nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni: 1) al comma 1, ultimo periodo, le parole “comma seguente” sono sostituite da
“comma 2”; 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le comunicazioni sono
effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo”;
b) per l’attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato previste dall’articolo 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
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d) con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
14. Liberalizzazioni e sviluppo
Articolo 1 Principio di libertà d’impresa 1. L’accesso alle professioni e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di
impresa. 2. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle professioni
devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
Articolo 2 Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni
1. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni previste dall’ordinamento vigente, diverse da quelle di architetto, ingegnere, avvocato, notaio, farmacista, autotrasportore, sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
2. Il termine “restrizione’”, ai sensi del comma 1, comprende : a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno; b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una professione solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio delle professioni non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica ; c) il divieto di esercizio di una professione al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area; d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione; e) il divieto di esercizio della professione in più sedi oppure in una o più aree geografiche; f) la limitazione dell’esercizio della professione ad alcune categorie professionali o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; g) la limitazione dell’esercizio della professione attraverso l’indicazione
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tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore; h) l’imposizione di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie; i) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale; l) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
3. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 2 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Singole professioni possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 1; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 2, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico; b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata; c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa.
Articolo 3 Eliminazione dei requisiti ingiustificati relativi all’autorizzazione preventiva all’esercizio di una professione
1. L’obbligo di autorizzazione preventiva per l’esercizio di professioni diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, in cui la concessione di tale autorizzazione dipende dalla presenza di presupposti giuridici che l’amministrazione ha il dovere di stabilire in modo obiettivo, è abrogato quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto; fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la professione può pertanto essere liberamente esercitata allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di comunicazione di inizio dell’attività professionale, accompagnata dalla documentazione attestante la conformità dell’attività con le correnti disposizioni normative. L’autorità può vietare l’esercizio della professione, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazioni, se i presupposti legali non sono soddisfatti o se sulla base delle informazioni presentate non sembrano essere soddisfatti.
2. Alcune professioni possono essere esentate dalle previsioni del comma 1, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, fatto salvo il principio di proporzionalità, un prevalente interesse pubblico richieda il mantenimento delle precedenti disposizioni normative.
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1. Al fine di favorire l’accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione Europea nella Comunicazione “Europe 2020” sono emanate le seguenti disposizioni.
2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).
3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l’altro, le seguenti caratteristiche:
a. non essere quotate;
b. avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell’Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l’Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
c. essere detenute, direttamente o indirettamente , in via prevalente da persone fisiche;
d. essere soggette all’imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e. essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;
f. avere un fatturato, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima dell’investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui al punto 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni.
6. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
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1. L’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (regimi particolari di autorizzazione) è sostituito dal seguente:
“1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio; d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; g) gli ordini provinciali dei consulenti del lavoro nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l’autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui al comma che precede è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle Regioni e al Ministero del lavoro di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro”.
2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma che precede al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoroè punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 2000 a euro 12000, nonché con la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l’attività di intermediazione.
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All’art. 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3–bis. “I proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissione CO2 di cui al presente provvedimento sono destinati prioritariamente al rimborso dei crediti di cui al comma 3 e per la parte restante fino al 50% alle attività di cui al comma 4, nella misura individuata con il decreto di cui al comma 4. La quota eccedente è destinata alla riduzione del debito pubblico”.
15. Fondo immobili pubblici e patrimonio dello Stato s.pa.
Art… (valorizzazione del patrimonio immobiliare)
1. Il Ministero dell’economia e finanze costituisce una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a [2 milioni di euro] per l’istituzione di uno o più fondi d’investimento al fine di partecipare in fondi d’investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Provincie, Comuni anche in forma consorziata ai sensi dell’art 31 del d.lgs. 18 agisti 2000, n. 267 ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. I fondi così istituiti partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote offerte competitivamente a investitori istituzionali per raccogliere la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. [Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione. ]
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi ai sensi del primo comma possono essere apportati a fronte dell’emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell’organo di governo dell’ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di Gestione del Risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell’articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al comma 2 del presente articolo. E’ abrogato l’articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 del decreto legge
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25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410 possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L’investimento nel fondo di cui al comma 1 è attuabile da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, mediante destinazione del reddito, ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio ed è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione di delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 può partecipare ai fondi di cui al comma 1.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 può essere conseguita mediante il procedimento di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promosso la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. Il trasferimento ai fondi di cui al comma 2 del presente articolo è sospensivamente condizionato all’espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.
5. Congiuntamente all’attivazione delle procedure di cui al comma 4, l’ente territoriale interessato comunica, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco degli immobili oggetto di valorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato decreto legislativo sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. [Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.].
6. Qualora, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali intenda apporre un vincolo sull’intero immobile o su parti di esso, il fondo propone al Ministero per i beni e le attività culturali le opportune iniziative per consentire il conseguimento delle previste valorizzazioni e il rispetto del vincolo apposto. Il Ministero per i beni e le attività culturali entro 30 giorni dalla proposta del fondo formula le proprie osservazioni ed in caso di rigetto della medesima proposta fornisce indicazioni al fine di realizzare il progetto di
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valorizzazione. 7. All’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma: “10. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall’apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all’ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. Congiuntamente all’attivazione del procedimento di cui all’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ente territoriale interessato comunica, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco degli immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico- artistico, l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.” 8. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui al comma 10 e 11 dell’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994 e gli articoli [1, 3 e 4] del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.
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16. ICE
17. ANAS
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di vigilanza e di controllo sull’Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dal Ministro dell’economia e delle finanze per i profili di competenza. L’incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell’Agenzia ha la durata di tre anni; è escluso il membro supplente nel collegio dei revisori.
2. L’Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge le seguenti attività e
compiti, ferme restando le procedure previste a legislazione vigente per l’approvazione dei relativi atti e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi: a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, nonché di
nuove autostrade in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a
condizione che non comporti effetti sulla finanza pubblica; b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; 2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione; 3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a); 4) gestione delle partecipazioni azionarie nelle società Autostrade del Lazio
s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., la cui titolarità è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alle variazioni tariffarie per le concessioni autostradali; f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade statali ed autostrade ad
esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all’ente proprietario; g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di
viabilità, traffico e circolazione; h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle
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risorse allo scopo attribuite e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a: a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le
autostrade statali, anche per effetto di subentro, incassandone tutte le entrate
relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica; c) curare l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l’incremento
dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade
statali; d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell’articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. L’approvazione, da parte dei competenti organi dell’Agenzia di cui al comma 1, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.
5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l’Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all’Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All’Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture nonché le risorse di cui all’articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006 già finalizzate alla vigilanza sulle concessionari autostradali. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell’Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all’Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all’Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l’Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da
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approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituita Anas Holding s.p.a., mediante scissione di Anas s.p.a.. Anas Holding s.p.a. svolge le attività di costituzione e partecipazione, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di società per lo svolgimento all’estero di attività infrastrutturali, nonché quelle di gestione delle partecipazioni in società concessionarie autostradali, anche regionali, ivi incluse tutte quelle già detenute da Anas s.p.a., anche in Stretto di Messina s.p.a.. Le azioni di Anas Holding s.p.a. sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario di Anas s.p.a. e contestualmente decadono gli organi statutari della società. Il Commissario straordinario provvede a tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell’Agenzia di cui al comma 1, nonché a quelle occorrenti per la separazione da Anas s.p.a. del ramo d’azienda/patrimonio destinato a confluire, a decorrere dalla medesima data, in Anas Holding s.p.a.. Il Commissario straordinario predispone altresì lo schema di statuto di Anas Holding s.p.a..
9. Entro il 31 gennaio 2012, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato lo schema dello statuto di Anas Holding s.p.a.. L’approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura del Commissario straordinario entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al primo periodo. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Agli atti ed operazioni connesse alla scissione di Anas s.p.a. si applica la disciplina tributaria di cui all’articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell’interpretazione autentica di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
10. Il Commissario straordinario provvede altresì alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società al fine di assicurare la funzione di organo in house dell’amministrazione.
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18 Finanziamento delle infrastrutture
1. La dotazione del Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementata di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 e 2016.
. 1. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2009 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall’art. 1, comma 512, della legge n. 296/2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
2. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31.12.2009 all’utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall’art. 1, comma 512, della legge n. 296/2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge che non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
3. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall’art. 1, comma 512, della legge n. 296/2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31.12.2009 all’utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall’art. 1, comma 512, della legge n. 296/2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 1, 2 e 3, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di
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previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 3 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’ Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini “ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s” (e almeno per il 50% “ al di sopra di 100 Mb/s”) , il Ministro per lo Sviluppo Economico con il concorso delle imprese e gli enti proprietari di reti e impianti di telecomunicazione fissa o mobile predispone un piano di interesse nazionale per la realizzazione dell’ infrastruttura nazionale di telecomunicazioni NGN, anche mediante la razionalizzazione, l’ ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel piano, sia in fibra ottica che wireless (Wimax, LTE, ecc.), costituiscono servizio di interesse economico generale.
2. A tal fine. ai soggetti proprietari delle infrastrutture costituenti la rete nazionale di telecomunicazione NGN possono essere imposti obblighi di servizio universale. Essi devono comunque garantire l’accesso a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione, in condizioni di uguaglianza e non discriminazione, nei termini e con le garanzie stabilite dall’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il sistema tariffario è ridefinito dall’Autorità in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.
3. Al finanziamento della realizzazione del piano nazionale, sotto qualsiasi forma tecnica, può concorrere, unitamente agli operatori economici che lo realizzano, la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 5, comma 7, lettera a) secondo periodo, del decreto-legge n. 269/03, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/03, a condizione che le infrastrutture finanziate siano dall’Autorità riconosciute come funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di servizio universale fissato al secondo comma.
4. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico, e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adottano, nell’ambito delle rispettivi competenze, i provvedimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.
5. Dall’attuazione dei precedenti commi non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.
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1. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il “Fondo per la difesa del suolo e la bonifica dei siti inquinati”, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2012 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
2. Su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE dando priorità agli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.
1. All’articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni”.
19. Fermo pesca
1. In esecuzione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, al fine di fronteggiare lo stato di eccezionale sovrasfruttamento delle risorse ittiche nonché al fine di far fronte al rialzo dei costi energetici e di produzione che hanno determinato ripercussioni negative nei confronti del reddito degli operatori del settore, è concesso, per impresa, l’arresto temporaneo dell’attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per un periodo da un minimo di 30 a un massimo di 45 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al successivo comma 3.
2. In conseguenza del fermo temporaneo di cui, al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma Operativo approvato dalla Commissione europea, per l’applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere, fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell’Asse prioritario 1- – misure per l’adeguamento delta flotta da pesca comunitaria – del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e, quanto a 9 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
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3. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l’entità del premio, le relative erogazioni, la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura.
Titolo VII Disposizioni finali
20. Disposizioni finanziarie
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