A seguito dell’emanazione della sentenza di divorzio, nella quale il marito viene condannato al versamento dell’assegno di mantenimento, lo stesso propone opposizione, ai sensi dell’art. 615, 1° comma, c.p.c., al precetto notificatole dalla moglie, chiedendo la previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nonché dell’efficacia del precetto.
Evidenziando che la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio non era ancora passata in giudicato, nell’atto di opposizione il marito rileva che, ai sensi della Legge n. 898 del 1970, “l’assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio”, da ciò deducendo che, nel caso di specie, nulla risultasse ancora dovuto dal medesimo a tale titolo, essendo altresì depositato l’appello avverso la predetta sentenza. Il giudice presso il Tribunale di Torino ha rilevato che l’art. 4, comma 14, legge 1º dicembre 1970 n. 898, testualmente dispone: “per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva”.
Nell’ordinanza il giudice espone che tale questione è stata affrontata, anche di recente, dalla Suprema Corte, e a dir della stessa “mentre il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, previsto dall’art. 710 c.p.c., non è immediatamente esecutivo (ma solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell’art. 741 c.p.c.), l’art. 4, comma 14, legge 1º dicembre 1970, n. 898 dispone invece la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all’esito del giudizio di divorzio”.
Di conseguenza il Tribunale, rigettando l’istanza proposta dal marito, ha ordinato la trasmissione del fascicolo della causa di opposizione, al Presidente della Sezione cui la causa è stata assegnata.
(Altalex, 25 gennaio 2013. Nota di Laura Biarella)