Il procedimento penale per lesioni colpose deve essere sospeso in attesa della conclusione del processo civile già pendente, avente ad oggetto gli stessi fatti.
Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 4 febbraio 2013, n. 5507.
Il caso vedeva un Giudice di pace condannare un conducente per il delitto di lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, rigettando la richiesta dell’uomo di pronunciare declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del reato, in conseguenza di una condotta riparatoria, sulla considerazione della gravità del fatto e delle conseguenze da questo derivate. Secondo il giudicante, in ogni caso il risarcimento del danno non poteva ritenersi esaustivo in quanto non era nemmeno intervenuta una sentenza definitiva in ordine alla controversia civile ancora in corso tra le parti.
Secondo l’orientamento dominante della Suprema Corte, l’art. 35 del D.Lgs. 274/2000, subordina la declaratoria di estinzione del reato “alla dimostrazione, da parte dell’imputato, non solo di avere provveduto alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, ma anche di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, di guisa che il giudice sia posto nelle condizioni di valutare l’idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione“.
La norma ora richiamata, subordinando la pronuncia alla dimostrazione, a cura dell’imputato, “di avere proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato“, esige innanzi utto una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, cui deve poi aggiungersi l’ulteriore apprezzamento da parte del giudice di comportamenti dell’imputato improntati a lealtà, correttezza e alle regole del bon ton, in vista della riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla condotta criminosa.