Non risponde del reato di guida in stato d’ebbrezza il conducente che non è stato avvisato dalla Polizia Stradale di potersi far assistere da un avvocato di fiducia nell’esame del tasso alcolemico, indipendentemente dal fatto che il conducente non eccepisca la nullità al momento in cui viene steso il relativo verbale.
E’ quanto emerge dalla sentenza 17 ottobre 2013, n. 42667 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Per principio generale, si afferma che la nullità, derivante dall’omesso avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto urgente ed indefferibile, come quello della sottoposizione del conducente all’alcoltest, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima o immediatamente dopo il compimento dell’atto, ex art. 182, secondo comma, c.p.p.
Al tempo stesso, però, dalla lettura degli artt. 182 e 183 c.p.p., non si evince in alcun modo che l’omessa eccezione della nullità comporti automaticamente la sua sanatoria: di conseguenza, come rilevato dagli ermellini, in tema di nullità a regime intermedio, se la parte decade dalla possibilità di eccepirla, ai sensi del secondo comma dell’art. 182 c.p.p., l’invalidità non è automaticamente sanata, posto che il giudice ha pur sempre il potere di rilevarla d’ufficio nei più ampi termini di cui all’art. 180 c.p.p.
Infatti “se la parte decade dalla possibilità di eccepire la nullità, ha pur sempre la possibilità di sollecitare il giudice all’esercizio dei suoi poteri officiosi, ma non essendovi per questi l’obbligo del rilievo della nullità, l’omessa sua declaratoria non è sindacabile“.