Il requisito della sottoscrizione nel testamento olografo, secondo quanto previsto dall’articolo 602 c.c., garantisce l’inequivocabile paternità e responsabilità del testatore, oltre al fatto che egli abbia disposto liberamente del suo patrimonio senza alcun ripensamento. Tuttavia perchè sia valida è necessario che venga apposta in calce al testamento.
E’ quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza 1° ottobre 2013, n. 22420.
A seguito del suicidio della figlia, la madre della stessa chiedeva dinanzi al Tribunale di Milano l’accertamento della nullità o, in subordine, dell’annullamento, del testamento olografo che la figlia aveva spedito due giorni prima di suicidarsi al proprio avvocato. Il plico conteneva un testamento con il quale la de cuius lasciava tutto ad un unico erede.
Il cuore della questione ruota intorno al requisito della sottoscrizione. La firma infatti era stata apposta sulla busta contenente il testamento, mettendo così in discussione la funzione della sottoscrizione, finalizzata a garantire l’inequivocabile paternità e responsabilità del testatore.
Colui che era stato designato come unico erede del testamento, a seguito della dichiarazione di nullità del testamento olografo in entrambi i gradi di giudizio, decide di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte, in occasione della pronuncia, ribadisce l’importanza dell’osservanza di determinate formalità, la mancanza delle quali va sanzionata con la nullità, come nel caso della mancanza della sottoscrizione.
Infatti nel testamento olografo, pur mancando la figura del pubblico ufficiale, deve essere comunque garantita la funzione che attesti la effettiva riconducibilità delle dichiarazioni alle ultima volontà del testatore, e tale funzione è appunto adempiuta dalla sottoscrizione.
Gli ermellini, nel sostenere tale tesi, richiamano giurisprudenza recente: “in tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 cod. civ.distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 13487 del 2005).
Un caso analogo a quello in esame è stato già oggetto di analisi da parte di questa Corte, la quale ha chiarito che le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo non sono ovviabili da firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria, perchè tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l’esistenza all’interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia (Cass. n. 15379 del 2000).
Infine, chiarendo ogni dubbio anche sull’ipotesi della validità della firma nel testamento olografo apposta lateralmente, la Cassazione statuisce che: “se, dunque, questa è la portata del requisito della sottoscrizione nel testamento olografo, ben si comprende la rigidità con cui la giurisprudenza di legittimità, in ossequio al dettato degli articoli 602 e seguenti cod. civ., ha interpretato la necessità della sottoscrizione da apporre in calce al testamento, negando, ad esempio, la validità del testamento con sottoscrizione apposta lateralmente” (Cass. n. 16186 del 2003).