Segnaliamo la Sentenza dell Cass SSUU 10143/12 che ha stabilito che l’indicazione della PEC in atti supera l’onere, per il legale che svolga attività giudiziaria fuori dal distretto di appartenenza, di domiciliare la causa presso collega esercente nel distretto del Giudice adito, a pena di veder effettuare le notifica in cancelleria.
La pronuncia (non con efficacia retroattiva) chiamata a dirimere un contrasto sull”art. 82 RD 37/1934, coglie l’occasione per un’interpretazione adeguatrice che valorizza lo strumento della PEC e l’obbligo recentemente introdotto della sua dichiarazione in atto introduttivo. Questo il principio di diritto (in calce il pdf della sentenza integrale):
«l’art. 82 RD 37/1934 – che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – trova applicazione in ognl caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e |’avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appe|lo, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d’appello. [i.e. ,e.g., un avvocato del Foro di Modena deve eleggere domicilio in comune di Bologna per difendere avanti alla Corte d’Appello di Bologna – NdR] Tuttavia, dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 cpc, apportate rispettivamente dall’art. 25, comma primo, lett. f), n. 1), L 183/2011, e dallo stesso art. 25, comma primo, lett. a), quest’ultimo modificativo a sua volta dell’art. 2, comma 35-ter, lett. a), DL. 13 agosto 2011, n. 138 , conv. in L 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutate contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l‘indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui a|l’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso Ia cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio sole se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cpc., non abbia indicato
l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».