Cassazione civile , sez. I, sentenza 09.07.2014 n° 15609 (Manuela Rinaldi)
La banca è tenuta al risarcimento del danno morale per una affrettata segnalazione di insolvenza dell’impresa alla Centrale dei Rischi.
Nel caso in cui non vi siano ragionevoli nonché oggettive opinioni tali da ritenere che il credito non verrà soddisfatto in tempi congrui, la segnalazione alla centrale dei rischi è illegittima.
La segnalazione alla vigilanza di Bankitalia è, appunto, illegittima, se basata su un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell’inadempimento.
Da ciò ne deriva la risarcibilità del danno.
Così la Suprema Corte di Cassazione, sez. I civile, con la decisione 9 luglio 2014, n. 15609.
Nella decisione che qui si commenta si legge testualmente, ricordando precedenti sul tema, che “anche nei confronti dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione (Cass. 1° ottobre 2013, n. 22396; 12 dicembre 2008, n. 29185; 4 giugno 2007, n. 12929).
Entrambi tali danni, inoltre, possono essere liquidati in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 2 settembre 2008, n. 22061)”.
La Cassazione, nella decisione n. 15609/2014 ha ritenuto che la decisione resa in sede di appello fosse incensurabile poiché conforme all’orientamento espresso da precedenti sul tema nella misura in cui in caso di illegittima segnalazione viene riconosciuto sia il danno non patrimoniale (alla persona, anche giuridica) sia quello patrimoniale quale conseguenza del peggioramento della inaffidabilità commerciale dell’imprenditore.
In tal senso precedente giurisprudenza (Cass. civ. n. 22396/2013) aveva già precisato che veniva confermata la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dell’ente collettivo quando la lesione va ad incidere su una situazione giuridica dell’ente che possa essere equiparata ai diritti fondamentali della persona umana garantiti costituzionalmente.
Pertanto, qualora non ricorrano i presupposti per una segnalazione alla banca d’Italia, centrale dei rischi, ove il cliente abbia delle valide fideiussioni, l’istituto è tenuto al risarcimento del danno che non deve contemplare solo il danno all’immagine per l’azienda, bensì anche quello morale del cliente che si vede ridurre gli affidamenti a causa della (non meritata) “immagine di cattivo pagatore”.
Gli stessi Ermellini, citando precedenti e consolidati orientamenti sul tema, hanno precisato che
a) “ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave difficoltà economica” (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428);
b) la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958)”.