Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.07.2014 n° 17039 (Maria Elena Bagnato)
Qualora vi sia un’ipotesi di pericolo per la circolazione stradale, l’Anas deve collocare idonei segnali prima di ogni nuovo incrocio. E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza 28 luglio 2014, n. 17039.
Nel caso in esame, un agente della polizia stradale alla guida di un’autovettura della polizia, mentre percorreva la strada statale 106 Ionica era entrato in collisione mortale con un autobus proveniente dall’opposto senso di marcia. I genitori e la sorella dell’agente avevano convenuto in giudizio l’ANAS, la proprietà dell’autobus e l’assicurazione di quest’ultimo, sostenendo che l’incidente fosse stato causato sia dall’eccessiva velocità dell’autobus, sia dalla negligenza dell’ANAS che non aveva segnalato, con appositi cartelli stradali, l’esistenza di lavori in corso per il rifacimento della carreggiata e l’ impossibilità di eseguire manovre di sorpasso.
Il Tribunale di prime cure ha rigettato la domanda formulata nei confronti dell’Anas, e successivamente, anche la Corte di appello ha confermato tale decisione. I genitori e la sorella dell’agente hanno quindi presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione ritenendo violati, in particolare, gli artt. 2050 e 2051 c.c., in quanto la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità dell’Anas nella produzione dell’evento mortale, non tenendo conto né della presunzione di responsabilità che grava sull’ente pubblico proprietario e custode della strada, nè dell’inversione dell’onere della prova.
La Cassazione ha ribadito che è oggettiva la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., in quanto per una sua configurazione basta la dimostrazione, da parte dell’attore, del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta dunque al custode, per escludere la propria responsabilità, dimostrare il verificarsi del caso fortuito, cioè un fattore estraneo imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Per quanto concerne l’obbligo di custodia connesso all’esistenza di un cantiere stradale, la Cassazione ha affermato la persistenza dell’obbligo di custodia dell’ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che lo stesso è tenuto ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell’impresa appaltatrice.
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che, in ipotesi di pericolo, i cartelli relativi alle norme di guida da tenersi, devono ripetersi ad ogni nuova inserzione stradale. Infatti, chi guida deve avere precise segnalazioni sulla condotta da tenere soprattutto se sussiste una situazione di pericolo, come nella vicenda esaminata, in cui non vi era alcun elemento idoneo a far ritenere che l’agente della polizia stradale, sulla scorta dei cartelli stradali presenti, fosse tenuto a presumere che sulla strada statale in cui si era immesso, vi fossero lavori in corso, che era stato istituito un doppio senso di circolazione su una sola carreggiata, e che tale strada, in precedenza a quattro corsie, era stata ridotta a solo, una per ogni senso di marcia.
Tra l’altro, in un caso di elevato pericolo, tale situazione dovrebbe essere indicata anche mediante l’installazione di coni o delineatori flessibili, al fine di rendere palese la non percorribilità della corsia chiusa.
Invece, la Corte d’appello ha ritenuto che la condotta di guida dell’agente di polizia fosse la causa esclusiva dell’incidente mortale, giudicando idonee le segnalazioni installate dell’Anas e non considerando il fatto che non era stato accertato che il segnale di doppio senso di circolazione fosse stato posto a monte dell’inserzione della strada complanare nella statale, o che non vi fossero altri strumenti di segnalazione. Per le suesposte considerazioni, la Cassazione ha ritenuto insufficiente la valutazione effettuata dai giudici di merito, per cui la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.