Tribunale Reggio Emilia, sez. II civile, sentenza 01.12.2014 n° 1622 (Giuseppina Mattiello)
L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza 1° dicembre 2014, n. 1622.
In particolare il giudice del merito, nell’ambito di una controversia relativa ad un sinistro stradale nel quale aveva perso la vita un giovane motociclista, ha chiarito che si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Ora, nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, “l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza ad escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie”.
Peraltro, prosegue il giudice, è sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità le molteplici prove atipiche conosciute dall’esperienza giurisprudenziale.
Alcune, infatti, si caratterizzano per il fatto che l’atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (ad es. la testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile).
Altre sono connotate dall’utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (ad es. i chiarimenti resi dalle parti al CTU ed le informazioni da lui assunte presso i terzi).
In altre ancora, l’atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (ad es. le dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, o le valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Più specificamente, osserva in conclusione il Tribunale di Reggio Emilia, sono state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento.