Cassazione penale , sez. IV, sentenza 16.01.2015 n° 2192 (Giuseppina Mattiello)
L’infermiere, in considerazione della qualità e del corrispondente spessore contenutistico della relativa attività professionale, ha un preciso dovere di attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l’assolvimento secondo modalità coerenti ad una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici; e tanto, non già al fine di sindacare l’operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell’efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì allo scopo di richiamarne l’attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all’ipotesi soggetta a esame.
È quanto ha affermato la IV Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza in commento.
Nello specifico, il caso all’esame della Suprema Corte ha visto coinvolte due infermiere colpevoli di aver cagionato il decesso di un paziente a seguito della somministrazione di un farmaco a cui quest’ultimo era allergico. In particolare, alla caposala veniva contestata la condotta omissiva consistita, da un lato, nel mancato rilievo, per negligenza o imperizia, del contrasto tra la prescrizione medica del farmaco e l’allergia del paziente al suo principio attivo e, dall’altro, nella mancata segnalazione di detto contrasto al personale medico; all’altra infermiera coinvolta (prosciolta nel merito e poi deceduta nelle more del processo) veniva contestato invece di aver imprudentemente somministrato il predetto farmaco nel corso della fase preoperatoria, provocando l’immediato decesso del paziente.
La Cassazione, chiamata a dirimere la vertenza, ha stabilito, in ordine alla violazione nel giudizio di merito del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 c.p.p., invocato dalla ricorrente (infermiera caposala), che “lo stesso non è violato qualora la sentenza puntualizzi l’imputazione enunciata formalmente nell’atto di esercizio dell’azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all’imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, così da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana” (v. Cass., Sez. 4, n. 41663/2005, Rv. 232423; Cass., Sez. 6, n. 9213/1996, Rv. 206208).
Nella fattispecie, invero, la corte territoriale ha proceduto correttamente alla ricostruzione del fatto concretamente ascritto sulla base delle risultanze dell’istruttoria ritualmente acquisite ad esito del contraddittorio delle parti, e ha accertato la corrispondenza del nucleo essenziale dell’imputazione colposa contestata (identificabile nel colpevole mancato rilievo e nella conseguente omessa segnalazione del contrasto tra la prescrizione della terapia farmacologica e le denunciate allergie del paziente) con le condotte omissive accertate in capo all’infermiera.
Peraltro, conclude la Corte, del tutto correttamente il giudice del merito ha confermato l’esclusione di un’incidenza risolutiva del nesso di causa da parte delle successive omissioni imputabili al personale infermieristico e medico subentrato nella cura del paziente, in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di causalità, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che chi gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione. Con la conseguenza che qualora, anche per l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento.