Tribunale Torino, sez. VI civile e fallimentare, sentenza 11.02.2015 n° 1073 (Leonardo Serra)
Allegato
Nel corso della fase monitoria, la banca può avvalersi dell’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 T.U.B. ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, ma nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l’istituto di credito è onerato dal fornire la piena prova della fondatezza della pretesa creditoria.
Nel rispetto dell’art. 2697 c.c., temperato dal principio della vicinanza della prova, in caso di incompletezza della documentazione, il credito vantato dalla banca deve essere ricalcolato secondo il principio del saldo zero a partire dal primo estratto conto prodotto in giudizio.
Sono questi i principi sanciti dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1073 dell’11 febbraio 2015 nell’ambito di una controversia di opposizione proposta da una società di capitali e dai suoi fideiussori contro il decreto ingiuntivo concesso in favore di un istituto di credito in forza del saldo negativo di conto corrente.
La società opponente ha proposto diversi motivi di doglianza contro il decreto ingiuntivo opposto eccependo, in particolare, il fatto che la banca non aveva fornito la prova piena del credito ingiunto, poiché lo stesso sarebbe stato attestato dalla produzione in giudizio del solo estratto certificato ai sensi dell’art. 50 T.U.B.
L’art. 50 T.U.B. prevede, come noto, che gli istituti di credito possano difatti chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 c.p.c. anche in base all’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da parte di un dirigente della banca, il quale deve altresì dichiarare che il credito vero e liquido.
Nel corso della fase monitoria, l’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. costituisce pertanto valida prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c. ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ma, come correttamente evidenziato dal Giudice adito, in caso di opposizione, la banca ha l’onere di dare piena prova dell’esistenza del proprio credito.
L’opponente ha contestato, nel caso di specie, la fondatezza della pretesa azionata dalla banca con riferimento al quantum del credito oltre all’indebita applicazione di interessi anatocistici con decorrenza ante il 30 giugno 2000 in relazione ad un conto corrente risalente a fine anni 80 del quale non erano stati prodotti tutti gli estratti da parte della creditrice.
Vista la risalenza del conto corrente il Tribunale di Torino ha ritenuto che la banca avesse computato interessi anatocistici secondo l’uso di piazza, ricordando a tal proposito come tale modalità di calcolo determini la nullità per indeterminatezza degli interessi, così come peraltro affermato da consolidata giurisprudenza.
Nel rispetto dell’art. 2697 c.c., temperato dal principio di vicinanza della prova sancito a livello giurisprudenziale (Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533), il Giudice ha inoltre evidenziato che nel caso di incompletezza della documentazione allegata a dimostrazione della pretesa azionata monitoriamente, il credito vantato dalla banca deve essere ricalcolato secondo il principio del saldo zero a partire dal primo estratto conto prodotto.
Se il primo estratto conto prodotto è successivo all’entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 154 in materia di trasparenza bancaria 154/1992, è dunque possibile depurare il saldo di conto corrente dall’applicazione di interessi ultralegali non validamente pattuiti ed affetti da nullità per indeterminatezza (uso di piazza).
Sebbene la fattispecie estintiva non fosse stata allegata da parte opponente, il Giudice ha infine affermato che la questione era da ritenersi in ogni caso rilevabile d’ufficio in quanto inerente la ragione di nullità.
(Altalex, 6 aprile 2015. Nota di Leonardo Serra)