Nel caso di specie, un padre è stato condannato per il reato previsto e punito dall’art. 12 sexies legge 898/1970 per aver omesso il pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli.
Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 12 sexies l. 898/1970, ritenendo che la Corte d’Appello avesse omesso di valutare che la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento era la conseguenza di un precedente accordo delle parti per il pagamento da parte dell’imputato delle cospicue rate di mutuo contratto per l’acquisto di un immobile costituito a fondo patrimoniale, rate che avrebbero dovuto essere pagate anche dalla ex moglie.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura, tanto più che l’accollo del pagamento delle rate del mutuo dell’immobile costituito in fondo patrimoniale e i relativi versamenti sono temporalmente collocati in un periodo antecedente a quello degli assegni di mantenimento non pagati.