Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ribadito il diritto della moglie a vedersi riconosciuto l’assegno divorzile, pur se nella misura ridotta di euro 150,00 mensili, in ragione della breve durata del matrimonio e dei maggiori oneri cui il marito deve far fronte per mantenere la nuova famiglia di fatto costituita.
In primo grado tale diritto era già stato riconosciuto nella misura di euro 200,00 mensili, sul presupposto che la moglie, affetta da disturbo bipolare a prevalente componente depressiva, fosse inabile al lavoro e percepisse unicamente una pensione di invalidità di euro 275,00 mensili.
Il marito ha proposto ricorso per cassazione ritenendo che per poter riconoscere l’assegno divorzile fosse necessaria una verifica comparativa tra l’attuale situazione reddituale e patrimoniale della richiedente e quella sussistente all’epoca della cessazione della convivenza; il marito riteneva, altresì, che la breve durata del matrimonio costituisse ragione sufficiente ad escludere la debenza dell’assegno divorzile.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la decisione.