L’atto gratuito a favore di congiunti, soprattutto ove effettuato in tempi sospetti, è da considerare elemento indiziario significativo e sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto, così come l’interposizione reale che, una volta provata, rientra tra i casi in cui è ammessa la confisca. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 7 marzo 2016, n. 9229.
Alla Corte veniva rimessa la questione circa la possibilità di sottoporre, nel corso delle indagini preliminari, a misure cautelari (sequestro preventivo strumentale alla successiva confisca per equivalente) beni in relazione ai quali l’indagato aveva attuato meccanismi di segregazione patrimoniale (nella specie la creazione di un trust familiare), tali da condurre ad una diversificazione tra il suo patrimonio personale, aggredibile, e quello segregato, che viceversa poteva essere inteso in linea di principio escluso dall’ambito della pretesa cautelare del giudice penale.
La caratteristica fondamentale del trust, come evidenziato dalla giurisprudenza, è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente che al soggetto trasferitario; i beni trasferiti, pur appartenendo al trasferitario, non sono suoi: il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo è nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari.
Di conseguenza, i creditori del trasferitario non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché questi sono in proprietà del trustee, i creditori di quest’ultimo non possono del pari soddisfarsi perché i beni sono oggetto di segregazione e i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi solo sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate.
Il trust può essere costituito anche a fini meramente simulatori; in tale ipotesi, la giurisprudenza ha chiarito che presupposto essenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Ove risulti che la perdita di controllo di beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio (Cass. pen., Sez. V, 30 marzo 2011, n. 13276).
Gli elementi su cui deve prestarsi attenzione, al di là del risultato conseguito dal programma di segregazione, al fine di evidenziare le vere finalità del trust sono: a) la struttura giuridica: il trust familiare è costituito dall’indagato con un semplice atto unilaterale non recettizio di natura gratuita a favore di stretti familiari, senza una reale uscita del patrimonio dall’orbita di interesse del disponente; b) l’effetto giuridico: il trust rientra tra i negozi fiduciari in cui una terza persona, a seguito dell’accordo fiduciario, amministra e gestisce i beni dell’indagato; c) le conseguenze pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust familiare i beni dell’indagato restano comunque nell’ambito familiare, sicché essi continuano a rimanere nella sua disponibilità in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto giuridico creato dallo stesso indagato, che si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni.
Secondo gli ermellini è necessario accertare se il soggetto disponente, dopo la costituzione del trust, conservi ancora una forza di dominio sui beni conferiti in esso, tale da attrarli ancora nella sua sfera di disponibilità. Eventuali indici sintomatici possono essere costituiti da una possibile compartecipazione del disponente nella struttura societaria interna al trustee, la gratuità del negozio, la permanenza, in capo al disponente, di ampi poteri di gestione dei beni tali da inficiare la validità complessiva del trust, l’opportunismo individuabile nel trasferimento della qualifica di trustee nell’immediatezza dell’avvio delle indagini preliminari e la sussistenza di legami parentali tra disponente e beneficiari.