E’ possibile esperire il procedimento di cui all’art. 700 c.p.c. per la cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia e/o altre banche dati del sistema c.d. “Eurisc”.
Tanto è stabilito nell’ordinanza del Tribunale di Milano del 14 aprile 2016, la quale è stata emessa a seguito di ricorso di una s.n.c. che lamentava l’illegittimità della comunicazione fatta dalla banca, presso la quale, la società aveva accesso ad una linea di credito.
La vicenda nasce dalla contestazione che la società fa alla propria banca per la riduzione di un affidamento di credito che da 100.000,00 euro veniva ridotto a 75.000,00, sfociato in un procedimento giudiziario nel quale la società contesta le condizioni economiche dell’affidamento.
Nelle more la banca comunica la revola del credito, intimando il rientro immediato e successivamente la comunicazione alla Centrale rischi del nominativo della società con apposizione dell’indicativo di “sofferenza” e di “credito non contestato”. In tal modo la società non ha potuto riaprire linee di credito con altri istituti bancari e da qui il ricorso ex art. 700 c.p.c.
L’ordinanza in commento muove i suoi fondamenti su tre punti, l’ammissibilità del ricorso cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., del sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Dapprima il giudice ritiene ammissibile il procedimento di urgenza richiesto in quanto metodo residuale rispetto a quello previsto dall’art. 10, comma 3 del D.L.vo n. 150 del 2011, il quale prevede un rimedio urgenti esclusivamente “avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali”, che ha quindi ad oggetto solo l’operato del Garante, fattispecie non applicabile al caso, in quanto non è contestato l’operato della Centrale Rischi e/o della Banca d’Italia, ma bensì quello si un soggetto terzo, l’istituto di credito.
Consegue che la cancellazione della segnalazione non rientra nell’ambito del procedimento tipico di cui all’10, comma 3 del D.L.vo n. 150 del 2011 ed è quindi ammissibile il rimedio cautelare residuale di cui all’art. 700 c.p.c.
Per ciò che concerne il fumus boni iuris, il Giudice ritiene che la classificazione della sofferenza come “credito non contestato” sia errata in quanto la pendenza di una causa in merito alle condizioni economiche della linea di credito, si elemento idoneo a far ritenere il credito come “contestato”, a prescindere dalla sua fondatezza.
Nonchè ritiene ancora il Giudice che lo stato di “sofferenza” debba essere desunta da una valutazione complessiva della situazione patrimoniale della società e richiede uno stato di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica. Difatti dai bilanci della società ricorrente si evidenza un calo dell’”utile” registrato negli ultimi anni, ma l’”utile” è pur sempre un dato positivo.
Quando al periculum in mora la segnalazione alla Centrale Rischi, ritiene il Giudice, comporta u pregiudizio imminente ed irreparabile per la società ricorrente, consistente nella lesione del merito creditizio del soggetto segnalato con la conseguente difficoltà di accesso a nuove linee di credito.
Sottolinea ancora il Tribunale che trattasi di un pregiudizio irreparabile per una società che ha necessità di ricorrere al credito per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale.