Il Tribunale di Como, con decreto del 13 gennaio 2016, ha rilevato che lo strumento della negoziazione assistita, nella materia familiare, è previsto espressamente ex art. 6 d.l. 12.9.2014, n. 132 solo per le coppie coniugate, separande o divorziande; detto istituto, non può, dunque, essere applicato estensivamente ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate.
Mediante una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 d.l. 12.9.2014, n. 132, già sottoposta al visto del P.M., le parti, non unite da vincolo matrimoniale, hanno inteso regolamentare, nell’interesse della loro figlia minore, le condizioni di affidamento, mantenimento, collocazione ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore (padre) non collocatario.
Il Tribunale ha rilevato che lo strumento della negoziazione assistita, nella materia familiare, è previsto espressamente ex art. 6 d.l. 12.9.2014, n. 132 solo per le coppie coniugate, separande o divorziande, onde elaborare o modificare la disciplina delle condizioni di separazione e di divorzio, da sottoporsi al vaglio del P.M.; detto istituto, tuttavia, non può essere applicato estensivamente ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate.
E’, pertanto, inammissibile, nel caso di specie, la procedura di negoziazione assistita, prevista in via generale dal citato art. 2 (che, nei casi previsti dal successivo art. 3, costituisce condizione di improcedibilità della domanda giudiziale), procedura la quale conduce, senza l’intervento del giudice, alla stipulazione di accordi aventi efficacia di titoli esecutivo, quale espressione dell’autonomia negoziale delle parti la cui correttezza viene garantita dall’assistenza dei rispettivi procuratori.
Pertanto, l’accordo in questione deve essere esaminato dal Tribunale in camera di consiglio, ai fini della ratifica delle conclusioni condivise dalle parti, previa audizione dei genitori da parte del Giudice Relatore, in conformità al protocollo adottato dall’Ufficio per i ricorsi proposti congiuntamente dai genitori naturali ex art. 337 bis c.c.
Il provvedimento in esame, seppure connotato dalle peculiarità della fattispecie relativa a coppia non coniugata, pare potersi ricondurre a quel filone interpretativo, secondo il quale, in caso di mancata autorizzazione all’accordo da parte del P.M., il procedimento avrebbe struttura simile a quello previsto in materia di separazione consensuale, quando il Collegio ritenga di non potere procedere ad omologa dell’accordo consensuale. Si ritiene, infatti, che, in tal caso, il Presidente debba fissare l’udienza di comparizione delle parti ed, all’udienza, l’organo collegiale potrà confrontarsi con le parti, proponendo eventuali modifiche, con possibilità in questa sede, eventualmente, di ascoltare la prole (cfr. art. 158, comma 2, c.c., nonché, art. 711, comma 4, c.p.c.).
Secondo altra ricostruzione, invece, il Presidente dovrebbe fissare l’udienza di comparizione delle parti per avviare il procedimento nelle forme contenziose, procedimento che verrebbe così trasformato in processo giudiziale, seppur in assenza di domanda.
Altri esclude la possibilità di trasformazione della procedura di negoziazione in procedimento giurisdizionale, dovendo il Presidente provvedere ad autorizzare o non autorizzare l’accordo.
Infine, in ancora diversa prospettiva, si ritiene che la competenza decisoria sarebbe rimessa (con competenza funzionale) al Presidente del Tribunale (non al Collegio), il quale, una volta fissata l’udienza per l’audizione delle parti, e dopo l’interlocuzione con esse con riguardo ad eventuali modifiche da apportare alle intese raggiunte, potrebbe “provvedere”, autorizzando (oppure no) l’accordo mediante pronunzia di decreto.
Esito
Fissazione udienza di comparizione delle parti:
Precedenti giurisprudenziali:
Trib. Torino, decr. 20.4.2015.
Trib. Torino, decr. 15.1.2015.
Trib. Termini Imerese, decr. 24.3.2015.
Riferimenti normativi:
artt. 2, 3 e 6 d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito in l. 10.11.2014, n. 162.
art. 337 bis c.c.
Altalex, 12 maggio 2016. Nota di Antonio Scalera