La disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante (art. 647 c.c.), configura un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c., convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario.
E’ questa l’interpretazione dell’art. 647 c.c. fornita dalla Cassazione con la sentenza n. 14220 depositata il 12 luglio 2016.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, con un testamento erano state istituite le due figli eredi in parti eguali, a condizione che rispettassero l’obbligo di assistenza e cura della madre A.G., aggiungendo, il testatore, che colei che si fosse sottratta a tale obbligo avrebbe conseguito in eredità solo la quota di legittima. Una delle due eredi testamentarie si era sottratta al relativo obbligo, con la conseguenza che occorreva accertare giudizialmente se la condizione si fosse o meno avverata.
La Corte di Appello di Roma, sostenuta dalla corte di legittimità, evidenziava che la clausola che aveva imposto alle eredi l’obbligo di assistenza e cura della madre costituiva un modus e non una condizione. Le parti in causa sostenevano, contrariamente alla corte di Appello, una violazione delle norme civilistiche in tema di condizione testamentaria (principalmente gli artt. 633 e 634 c.c.) e dell’interpretazione del testamento in tal senso, ex art. 1362 c.c., secondo cui “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”. La Corte di Appello di Roma ha negato l’esistenza di una condizione sospensiva potestativa, alla luce della circostanza che, in tale eventualità, l’efficacia del testamento sarebbe rimasta sospesa fino al relativo avveramento mentre, nella presente controversia, esso era da subito pienamente efficace. Ha chiarito, altresì, che non poteva ricorrere una condizione potestativa risolutiva, in quanto il testatore stesso aveva qualificato la clausola come impositiva di un obbligo a carico dell’erede, caratteristica tipica del modus, il quale è tradizionalmente distinto dalla condizione perché quest’ultima è un elemento accessorio che produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, del soggetto interessato in ordine al verificarsi dell’evento stesso, senza che trovino applicazione nella relativa disciplina i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni, e richiamando, a sostegno, la Sent. della Suprema Corte di Cassazione, SS.UU., n. 5702 dell’11 aprile 2012.
La Corte di Cassazione ha confermato quanto sopra detto, affermando che, già per constante giurisprudenza, in ipotesi di successione mortis causa, la disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natura durante (alla quale va assimilata, nella sostanza, la clausola in esame da parte della Corte stessa, con la quale le eredi sono state obbligate a fornire assistenza e cura della madre) configura un onere ai sensi dell’articolo 647 c.c. (Sent. Cass. Civ., Sez. 2, n. 11906 del 16 maggio 2013), assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. (Sent. Cass. Civ. , Sez. 2, n. 626 del 17 gennaio 2003).