Ritorniamo ad affrontare un tema caldo e discusso nell’ambito del processo civile telematico, ossia quello dell’attestazione di conformità dei titoli nelle iscrizioni a ruolo del pignoramento.
Come noto, ai sensi degli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., una volta che l’ufficiale giudiziario consegna al creditore i titoli, l’atto di precetto e l’atto/verbale del pignoramento, quest’ultimo deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, entro 15 giorni per il pignoramento mobiliare e immobiliare ed entro 30 giorni per il pignoramento presso terzi, la nota di iscrizione a ruolo con le copie dei riferiti atti attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore.
Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre i termini sopra indicati.
Ebbene, secondo il Tribunale di Bari (Ordinanza 04.05.2016), il deposito delle copie non autentiche dei titoli ,unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, non inficia il pignoramento.
Le ragioni sottese a tale salvifica conclusione riguardano il contenuto degli articoli sopra richiamati, che distinguono la problematica dell’attestazione di conformità delle copie degli atti, da quella dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia del pignoramento unicamente al mancato deposito della nota d’iscrizione e delle copie autentiche degli atti, non anche dell’attestazione di conformità.
Ne consegue che l’eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante.
La motivazione fornita dal Tribunale di Bari, appare condivisibile, in quanto in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente in atti in fotocopia, trattandosi di una mera regolarizzazione formale di una produzione pregressa tempestivamente depositata (ex multis Cass. 26.01.2016 n. 1366.
Salvifica anche la pronuncia dell’01.06.2016 del Tribunale di Caltanissetta che fornisce un’interessante ed esaustiva motivazione a sostegno della validità del pignoramento nell’ipotesi di mancata attestazione di conformità dei titoli.