L’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto la possibilità per i coniugi di concludere, “innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile” del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e’ iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, “un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, solo in caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, e in assenza di patti di trasferimento patrimoniale.
In seguito a diverse richieste di parere pervenute alla Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno, in merito alla possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile, ai sensi del suddetto articolo 12.
Il Ministero dell’Interno risponde con Circolare n. 19 del 15 novembre 2016, chiarendo tutti i dubbi in merito.
Dette richieste fanno riferimento al decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 14 dicembre 2015, con il quale è stato annullato ” ….il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile del Comune di Vanzago reso in data 29 luglio 2015 e, conseguentemente ordinato all’Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014…”. Il giudice, con il decreto in parola, ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi, per il compimento dei surricordati atti, non esclude la possibilità, per uno degli stessi, di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale; e ciò sulla base dell’argomentazione che l’utilizzo dell’avverbio “personalmente” compare anche nella procedura giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale.
Ci si deve soffermare sul tenore letterale del comma 3 dell’art. 12 che regola il procedimento preordinato al compimento dei ripetuti atti di separazione e divorzio, laddove è posto in evidenza che “l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate”.
La Circolare n. 19 chiarisce che dal suddetto tenore letterale, che costituisce il criterio interpretativo principale ex art. 12 delle “preleggi”, appare pacifico che l’ufficiale dello stato civile, innanzi al quale viene concluso l’accordo dei coniugi i deve interloquire con gli stessi personalmente.
Il Ministero della Giustizia, interpellato dal Ministero dell’Interno, ha precisato che non può costituire argomento decisivo, come invece invocato dal giudice di merito nel ricordato precedente “decisum”, il fatto che la legge sul divorzio preveda (art. 4, comma 7, legge 1°.12.1970, n. 898) che i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l’assistenza del difensore.
La possibilità che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale nel procedimento giudiziale di divorzio, è consentito, appunto, solo ove soccorrano gravi e comprovati motivi. Detta specificazione non è contenuta nella perentoria affermazione del già richiamato articolo 12, comma 3, che non prevede espressamente alcuna alternativa alla comparizione personale innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Nel procedimento giudiziale di divorzio, la verifica della sussistenza dei gravi e comprovati motivi, è delibata, con la garanzia delle forme giudiziarie, dal Presidente del Tribunale.
Pertanto, afferma la Circolare, “deve considerarsi che allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti individuati dall’art. 12 del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”.