Nella individuazione della legge straniera applicabile, la normativa estera prevale su quella interna – ove applicabile – anche se non prevede l’istituto della separazione, operando la riserva in favore della legge italiana ex art. 31 legge 218 del 1995, solo ove non esista alcuna forma di dissoluzione del legame matrimoniale o vi siano istituti contrastanti con il principio di uguaglianza tra i coniugi. Non esiste identità tra il giudice di separazione e quello di divorzio: pertanto, pur essendo stato introdotto dopo l’instaurazione del giudizio separativo in Italia, il giudizio di divorzio svolto all’estero, secondo la legge nazionale straniera, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza ex art. 64 lettera f) l. n. 218 del 1995. In questo caso, dal riconoscimento della pronuncia straniera di divorzio consegue la declaratoria d’improcedibilità del giudizio di separazione personale (N.B. controversia a cui non applicabile il Regolamento n. 1259 del 2010, entrato in vigore successivamente).