La Corte di Cassazione sez. VI civ., con la sentenza n. 7342/2018, ha confermato la decisione emessa dalla Corte di Appello di Genova, la quale aveva reso una decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile (Cass. n. 11504/2017).
La Suprema Corte, infatti, ha escluso che la Corte di Appello abbia violato l’art. 5, comma 6 della L. n. 898/1970 sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per l’accertamento del diritto all’assegno divorzile, sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per la determinazione dell’ammontare dell’assegno.
La Corte di Appello, infatti, ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile ha valutato l’adeguatezza dei mezzi economici e la conseguente indipendenza o autosufficienza economica, la possibilità effettiva di lavoro personale e di reddito, la disponibilità di una casa di abitazione, della mancata fruizione di trattamenti pensionistici.