Una recente ordinanza n. 8345 del 2018, la VI- 3 sezione civile, ha confermato quanto deciso dai giudici di merito i quali hanno stabilito che non fosse posta alcuna revocatoria ordinaria di una donazione indiretta padre-figlio in quanto all’epoca del trasferimento il patrimonio del debitore era tale da soddisfare le ragioni del creditore.
Nel caso di specie la società di recupero crediti lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, che disciplina l’azione revocatoria, sostenendo vi fosse oltre che un danno potenziale anche un danno attuale a seguito della donazione diretta posta al figlio, verificandosi uno scarto di garanzia tale da portare ad una considerevole riduzione della differenza tra l’esposizione debitoria e le garanzie patrimoniali.
Con l’ordinanza si chiarisce che è stato correttamente verificata la sussistenza dell’eventus damni all’epoca in cui venne compiuto l’atto di disposizione, accertando che il patrimonio del debitore in quel momento era ampiamente superiore rispetto al debito dello stesso con la banca e per tale ragione la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.