Il diritto di morire è sicuramente il diritto più inquietante rivendicato oggi dall’uomo contemporaneo. Esso ci obbliga a riflettere sulla possibilità che dal fondamentale diritto di vivere possa desumersi anche un implicito dovere di vivere. Fino a che punto è possibile che uno stato laico e pluralista, obblighi i propri cittadini a vivere in una situazione di dolore e sofferenza non più ritenuta tollerabile dal malato terminale?
Dopo anni di dibattito in Parlamento, a partire dalle vicende Welby, Englaro e da ultimo dj Fabo, il tema sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento è sempre più oggetto di controversie. Il diritto a lasciarsi morire, rifiutando i trattamenti sanitari, è stato di recente riconosciuto dal legislatore italiano, con Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, nella quale vi sono espliciti richiami ai princìpi sanciti agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e agli artt. 1, 2, e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Tale legge ha riconosciuto il diritto di rifiutare l’idratazione o l’alimentazione artificiale, ma ha vietato trattamenti terapeutici finalizzati a prolungare la vita ad ogni costo dando la possibilità al malato di scegliere di porre di fine alla propria vita in stato di sedazione profonda nel caso di “sofferenze refrattarie alle cure”.
Sulla scia di ciò, la corte d’Assise di Milano, nel caso Cappato, ha sollevato questione di legittimità costituzione dell’art. 580 nella parte in cui non esclude la punibilità di colui che si attiva per concretizzare il proposito suicida del malato terminale irreversibile che considera la propria vita non più degna di essere vissuta ed il corpo ormai “un peso per l’anima”.
F. Antoniani (dj Fabo), nel giugno 2014, si trovava a bordo della sua automobile e rimaneva coinvolto in un incidente stradale, si trovava quindi in uno stato di paralisi totale e cecità, ferme restando le sue capacità intellettive.
I medici dell’ospedale Niguarda di Milano, dopo un anno, decidevano di dimettere il paziente, formulando un giudizio di irreversibilità.
Dj Fabo era una persona tetraplegica, immobilizzata e completamente insensibile, dal collo in giù, cieca a sèguito di danno cerebrale, si nutriva con dispositivo per la nutrizione enterale e respirava grazie ad un ventilatore inserito tramite un foro nella trachea. Aveva un’incontinenza vescicale e la necessità di un supporto per lo svuotamento intestinale. Era anche affetto da sindrome dolorosa cronica con delle acutizzazioni periodiche di diversa intensità, tenute sotto controllo da una terapia di fondo dalla somministrazione aggiuntiva all’occorrenza.
Dj Fabo, a sèguito di tale diagnosi, entrava in contatto con M. Cappato, membro dell’associazione “Soccorso civile” (che si occupa dell’assistenza ai soggetti che desiderano morire) per poter raggiungere una società svizzera “Dignitas” e porre fine alla sua vita.
Nell’ottobre del 2016 gli veniva rilasciata la documentazione per l’attivazione della procedura individuando nel 27 febbraio 2017, il giorno in cui il giovane avrebbe potuto realizzare il suo desiderio di morire. In quel giorno, il dj Fabo mordeva un apposito dispositivo – poiché l’atto definitivo, ai sensi dell’art. 115 c.p. svizzero spetta al soggetto in persona – ingerendo il Sodium Pentobarbital, sostanza letale, che lo avrebbe condotto alla morte.
L’art. 580 c.p. incrimina la condotta di chi “determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”, prevedendo un regime sanzionatorio da cinque a dodici anni. Giova evidenziare che la norma punisce l’istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e che il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intendo, si procuri una lesione grave o gravissima.
L’àmbito di tipicità previsto dal legislatore esclude non solo la rilevanza penale dell’istigazione in quanto tale, ma altresì istigazione accolta cui non consegue la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed addirittura di quella seguita dall’esecuzione da parte della vittima proposito suicida da cui derivino , però, solo delle lesioni lievi o lievissime.
Le condotte di determinazione in altri del proposito suicidario prevede l’effettivo influenzamento della volontà di una persona da parte di un’altra, ponendo il problema della verifica dell’esistenza di un nesso che non può essere propriamente definito come casuale, occorrendo verificare in concreto l’effettiva esistenza del rapporto tra la condotta e l’evento e nel concreto l’influenza di una volontà da parte di un’altra.
Sotto il profilo del rafforzamento dell’altrui proposito suicida, è necessaria la dimostrazione sia dell’obiettivo contributo all’azione altrui di suicidio, sia la prefigurazione dell’evento come dipendente dalla propria condotta.
Secondo la Corte di Cassazione, l’agevolazione può essere sia attiva che omissiva “fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l’obbligo di impedire l’evento”.
Come noto, l’atto suicida rimane impunito e ciò è infatti ambiguo poiché da un lato il suicidio o tentativo di suicidio non è penalmente rilevante, dall’altro l’istigazione o agevolazione viene sanzionata.
Il bene giuridico tutelato è la vita quando aggredita da fatti altrui, ma se il titolare stesso a decide di porre fine alla sua esistenza, il legislatore lo lascia libero di compiere le proprie scelte. Questo viene confermato dal fatto che l’ordinamento non punisce il tentativo di suicidio, ma solo l’aiuto altrui nella realizzazione del proposito suicidario. Ciò non toglie che tale atto sia considerato un atto riprovevole dal nostro ordinamento sia perché svilisce il significato stesso della vita e sia perché dà un cattivo esempio alla collettività e a chi sopporta dolori insopportabili.
Prima dell’entrata in vigore della Carta fondamentale, la vita veniva considerata un bene individuale ed indisponibile da parte del titolare e lo Stato dunque doveva conservarla poiché chiunque si togliesse la vita, sottraeva forza lavoro e cittadini alla Patria. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, venne considerata come interesse della persona fisica che ne è titolare.
Nel caso in questione, i pubblici ministeri milanesi hanno ritenuto che la posizione di Cappato potesse essere archiviata perché “maggiormente conforme ai criteri interpretativi costituzionalmente orientati, anche al fine di evitare la criminalizzazione di condotte che solo marginalmente ledono il bene giuridico protetto dalla norma”. Ciò sta a significare che ai fini dell’art. 580 c.p. è necessaria la condotta di chi abbia agevolato in senso stretto il suicidio, fornendo dunque mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso.
M. Cappato avrebbe solo accompagnato Antoniani presso la struttura “Dignitas” e non avrebbe fornito alcun contributo materiale in quanto, come sopra menzionato l’atto decisivo è stato compiuto dal paziente stesso.
In subordine, i pubblici ministeri, “qualora si dovesse rigettare l’interpretazione proposta dalla norma, ritengono che dovrebbe necessariamente essere sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa, al fine di verificarne la compatibilità con i principi fondamentali di dignità della persona umana e di libertà dell’individuo, garantiti dalla Costituzione italiana quanto dalla CEDU”. La procura ha sollecitato il GIP affinché sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 nella parte in cui “non esclude la punibilità di chi partecipa fisicamente o materialmente al suicidio di un malato terminale irreversibile quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita lesive della sa dignità”, per contrasto con gli artt. 2, 3, 12, 25, commi 2 e 3, 32 comma 2, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo con riferimento agli artt. 2, 3, 8, 14 CEDU.
La difesa, contestualmente, ha eccepito l’incostituzionalità nella parte in cui “non esclude la punibilità di colui che agevola l’esecuzione del suicidio quando le circostanze di fatto lo configurano come diritto in ragione di condizioni ritenute non più dignitose.”
Il GIP, a sèguito di tali eccezioni, ha rilevato che “entrambe le parti chiedono che la Corte costituzionale introduca nell’art. 580 c.p., attraverso una pronuncia additiva, una causa di esclusione della punibilità che determini l’irrilevanza penale della condotta di agevolazione al suicidio quando tale condotta corrisponda al diritto del malato terminale o irreversibile di porre fine ad una vita considerata non più dignitosa.”
Il GIP ha affermato che “non è possibile rimettere la questione alla Consulta per manifesta infondatezza della questione … se questo giudice rimettesse alla Corte costituzionale le questioni di legittimità proposte dalle parti indurrebbe la consulta ad una inevitabile pronuncia di inammissibilità”. In questo modo, però, ha leso il diritto al giudice costituzionale, poiché si è sostituito al giudizio che invece spetta alla Corte costituzionale.
Il diritto alla salute ex art. 32 Cost. è anche diritto di perdere la salute, di non curarsi, di lasciarsi morire. Orbene, tale articolo va letto in combinato disposto con l’art. 2 Cost., inteso come diritto di scegliere di mettere fine ad una vita non più dignitosa e con l’art. 13 Cost. che tutela la libertà individuale.
Alla luce di ciò, a parere di chi scrive, non si comprende come l’atto di chi aiuta un soggetto a mettere in atto una libertà individuale, possa essere incriminato dal legislatore. Non va sottaciuto neppure il contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui si parla di discriminazioni di tipo economico tra soggetti che possono sostenere costi di viaggi – e che quindi possono andare in ordinamenti che consentono una morte “dignitosa” – e quelli meno abbienti.
(Altalex)