Le Sezioni Unite hanno affermato che non può configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose d sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che va considerato prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale.
E’ questo il principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22225 depositata il giorno 8 giugno 2012. In particolare, il pronunciamento dei giudici della Cassazione è conseguente all’ordinanza di rimessione del 28 settembre 2011 che aveva appunto rilevato l’esistenza di due distinte tesi giuridiche sulla questione della specialità o meno del nuovo testo di cui all’art. 1 del già citato D.L. n. 35/2005 con l. 80/2005 così come modificato dall’art. 17, comma 2 della l. n. 99/2009 rispetto al delitto di intercettazione.
Il tenore letterale della questione posta è stato: “se possa configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata”. Si ricorda che la vicenda trae origine dalla condanna dell’imputato per tentata ricettazione , con riferimento al compimento di atti idonei e diretti in modo univoco a ricevere un orologio Rolex contraffatto prodotto in Cina acquistando il bene online ed eseguendo un ordinativo tramite corriere espresso. La consegna non era riuscita per l’intervento degli ordinari controlli doganali.
La condanna della Corte d’Appello modifica la decisione del giudice di prime cure che, al contrario, aveva assolto l’acquirente dal reato di tentata ricettazione, ravvisando a carico dello stesso un mero illecito amministrativo sanzionato dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 35/2005. Inoltre, la Corte territoriale aveva riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, a favore della Rolex. E’ sulla diversa configurazione prospettata dai due giudici – ricettazione o illecito amministrativo – che si pone il contrasto giurisprudenziale evidenziato con la già richiamata ordinanza di rimessione.
La decisione delle Sezioni Unite si è orientata verso l’esclusione della rilevanza penale dell’acquisto della merce contraffatta, affermando la natura speciale della previsione di cui all’art. 1, comma 7, d. l. n. 35/2005. Secondo gli Ermellini, il rapporto di specialità richiamato trova fondamento – ad esempio – con riferimento al soggetto agente che, , che, mentre per i reati codicistici può essere “chiunque”, per l’illecito amministrativo può essere il solo acquirente finale. Inoltre, anche per l’oggetto è ravvisabile il rapporto di specialità, data la maggiore specificità delle “cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale” rispetto alle “cose provenienti da delitto” di cui all’art. 648 cod. pen.
Infine, elemento decisivo per la conferma del ragionamento seguito è l’eliminazione normativa della formula “senza averne accertata la legittima provenienza”, il cui venir meno consente di allargare l’ambito applicativo dell’elemento psicologico dell’agente, ammettendo indifferentemente dolo o colpa. Da qui l’individuazione del principio già definito e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dall’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Disposta, infine, la confisca dell’orologio sequestrato.
(Altalex, 15 giugno 2012. Nota di Alessandro Ferretti)