In vigore da sabato scorso la nuova disciplina sull’anatocismo in ambito bancario, che stabilisce le modalità e i criteri per la produzione degli interessi nei rapporti tra banche e clienti.
Con Delibera 3 agosto 2016, n. 343, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha infatti emanato le nuove disposizioni attuative dell’art. 120, comma 2, del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), così come modificato dall’art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49, che sembra porre la parola fine al tema dell’anatocismo bancario, il quale è stato oggetto negli ultimi anni di un complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale su cui è ancora una volta intervenuto il legislatore [1].
La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016.
L’art. 120 T.U.B., nella sua nuova formulazione, attribuisce difatti al CICR il potere di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria [2].
È innanzitutto necessario osservare che l’ambito di applicazione della delibera riguarda, sotto il profilo soggettivo, i rapporti bancari conclusi tra i clienti, vale a dire qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario, con le banche, gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. e gli altri soggetti abilitati ad erogare a titolo professionale finanziamenti disciplinati dal Titolo VI del T.U.B..
Da un punto di vista oggettivo, le operazioni interessate dalle disposizioni attuative contenute nella delibera sono:
le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;
i rapporti di conto corrente;
i rapporti di conto di pagamento, così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera l), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 [3];
le aperture di credito regolate in conto corrente ex art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 [4];
le aperture di credito regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma ex art. 1842 c.c., è generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
gli sconfinamenti ex art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 [5].
Fatta questa doverosa premessa, è possibile entrare più specificatamente nel merito dell’oggetto della delibera.
Per quanto concerne le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, l’art. 3, comma 1 e 2 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 stabilisce infatti che gli interessi debitori non possono produrre interessi con la sola eccezione degli interessi di mora, in conformità a quanto prescritto dai principi generali fissati dall’art. 1194 c.c., nonché dall’art. 1234 c.c. e dall’art. 1284 c.c.
Con riferimento invece ai rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, l’art. 3, comma 3, del decreto prescrive che:
gli intermediari debbono assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
gli interessi debbono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
il conteggio degli interessi deve essere invece effettuato il 31 dicembre per i contratti stipulati nel corso dell’anno.
L’art. 4 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 passa poi a trattare il regime degli intessi maturati in relazione ai contratti di apertura di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento ed agli sconfinamenti.
Per questa tipologia di operazioni, gli interessi debitori vanno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno con una periodicità non inferiore ad un anno.
Gli interessi debitori debbono essere inoltre contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.
L’art. 4 della delibera disciplina poi la questione del saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che:
gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
gli intermediari devono però concedere ai clienti un periodo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni previste dall’art. 119 del od art. 126 – quater, comma 1, lett. b), del T.U.B. [6], prima che gli interessi maturati divengano esigibili;
il termine di 30 giorni può essere derogato contrattualmente tra le parti soltanto in senso più favorevole per il cliente.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 120, comma 2, lett. b, del T.U.B. e dell’art. 4, comma 5, della delibera, il cliente ha la possibilità di autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono esigibili.
La somma addebitata deve essere in questo caso imputata come sorte capitale ed è comunque fatta salva la possibilità per il cliente di revocare, in qualsiasi momento, l’autorizzazione a condizione che non abbia ancora avuto luogo l’addebito dell’importo.
È inoltre data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per estinguere il debito da interessi.
Tale operazione può essere conclusa soltanto nel momento in cui gli interessi divengono esigibili.
Nel caso in cui il rapporto bancario si conclude definitivamente, gli interessi sono anch’essi da ritenersi immediatamente esigibili, fatte salve le seguenti precisazioni:
il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi secondo quanto previsto nel contratto;
la somma dovuta a titolo di interessi non può produrre ulteriori interessi;
Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento ai contratti di apertura di credito stipulati ed esauritisi nel corso di uno stesso anno solare.
L’art. 5 della delibera CICR del 3 agosto 2016 contiene infine le disposizioni riguardanti le modalità di adeguamento dei contratti in corso con i clienti ed i termini di entrata in vigore ed applicazione delle nuove regole che dovranno essere osservate dagli intermediari finanziari.
I contratti dovranno innanzitutto essere adeguati con l’introduzione di clausole conformi a quanto prescritto dall’art. 120, comma 2, del T.U.B. e dalla stessa delibera in ossequio alle disposizioni dettate dall’art. 118 e dell’art. 126 sexies del T.U.B..
L’adeguamento delle clausole è infatti considerato come giustificato motivo a norma dell’art. 118 del T.U.B. di modifica delle condizioni contrattuali.
La clausola contenente l’autorizzazione prevista ex art. 4, comma 6, della delibera CICR del 3 agosto 2016 [7] deve tuttavia essere oggetto di specifica approvazione da parte del cliente in osservanza a quanto prescritto dall’art. 117, comma 1, del T.U.B. [8].
Per quanto concerne invece tutti gli altri contratti esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 118 e dell’art. 126-sexies del T.U.B., gli intermediari finanziari debbono proporre al cliente l’adeguamento delle condizioni contrattuali entro il termine, oramai imminente, del 30 settembre 2016.
È opportuno segnalare che le disposizioni che regolamentano il regime di computo degli interessi contenute nella delibera vanno considerate quali clausole generali poste a garantire una tutela minima dei clienti nell’ambito dei rapporti bancari conclusi con gli intermediari finanziari.
Le previsioni contenute nella delibera sono infatti derogabili, ma soltanto a condizioni più favorevoli per i clienti, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del T.U.B.
Gli intermediari finanziari dovranno applicare le disposizioni contenute nella delibera 3 agosto 2016, n. 343 agli interessi maturati, al più tardi, a partire dal 1° ottobre 2016.