Nei rapporti di vicinato, le immissioni rumorose possono considerarsi illecite anche quando non è superato il limite di accettabilità stabilito dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico e ambientale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, pronunciandosi in tema di immissioni sonore provenienti da un ventilatore istallato nel muro comune di due appartamenti adiacenti.
Secondo i giudici di Palazzo Cavour, le immissioni sonore devono considerarsi senz’altro illecite se superano i limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che fissano, nell’interesse della collettività, le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità. Tuttavia, l’eventuale rispetto degli stessi limiti non è di per sé sufficiente a far considerare tollerabili le immissioni, dovendo tale giudizio sulla tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall’art. 844 del Codice civile.
La Suprema Corte ribadisce così un principio già più volte affermato in giurisprudenza (Cass. civ. nn. 1151/03; 1418/06; 5564/10): il rispetto della legislazione speciale in materia di inquinamento acustico non pregiudica la questione della tollerabilità delle immissioni nei rapporti tra privati.
La legislazione speciale, infatti, opera nel capo degli interessi pubblici ed è destinata a regolare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione, non già i rapporti di natura patrimoniale tra privati, alla cui disciplina è invece destinato l’art. 844 c.c..
Pertanto, anche se le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale, ciò non esclude che esse possano andare oltre la “normale tollerabilità” e risultare dunque illecite dal punto di vista civilistico. In tal caso, il soggetto interessato potrà agire per far cessare l’abuso o richiedere misure idonee a ridurre le immissioni e, sussistendone i presupposti, ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il giudizio sulla tollerabilità e liceità delle immissioni nei rapporti tra privati dovrà essere sempre effettuato con riferimento alla situazione concreta e in base ai criteri di cui all’art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
(Fonte Altalex, 15 febbraio 2011. Nota di Giuseppe Donato Nuzzo)