In caso di notifica dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario è obbligatorio l’invio e la ricezione della lettera raccomandata “informativa” al contribuente.
In tema di notifica dell’atto tributario nella fattispecie di consegna del provvedimento a mani di persona diversa dal destinatario (nel caso in parola, si trattava del coniuge), a mente dell’art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n. 602/73, “è necessario”, ai fini del perfezionamento notificatorio, “l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”.
I fatti della causa
Il contenzioso fiscale in commento nasceva dal ricorso presentato dal contribuente avverso la cartella esattoriale di Equitalia, in ordine alla quale lamentava la mancata notifica dell’avviso di accertamento prodromico, in violazione dell’art. 60, b-bis cit.
In effetti, la norma in commento dispone: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita” in virtù dell’art. 137 c.p.c. e seguenti, tuttavia “con le seguenti modifiche”, ossia la lettera b-bis) stabilisce che “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto […] il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”[1].
A ben vedere, richiamando la norma in questione, i giudici di appello della C.T.R. del Piemonte, con la sentenza n. 46/11, confermavano la decisione adottata dalla C.T.P. di Novara: “la redazione da parte del messo notificatore della raccomandata informativa [art. 60, lett. b-bis cit.] è indispensabile per portare a termine il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, effettuato al domicilio del contribuente a mani del coniuge convivente, soggetto diverso dal destinatario”.
Avverso tale provvedimento, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione.
La decisione
Il panorama normativo in commento è estremamente lineare e puntuale, in materia di notifica degli avvisi di accertamento, nonché delle cartelle esattoriali (art. 26, D.P.R. n. 602/73).
Il citato art. 60, al comma 1, stabilisce che il procedimento notificatorio “degli avvisi e degli altri atti” da notificare al contribuente è governato dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., sebbene con talune modifiche, ovverosia – come già anticipato precedentemente – laddove l’atto tributario/esattivo sia consegnato a persona diversa dal destinatario, il messo deve inoltrare formale “notizia dell’avvenuta notificazione”, mediante “lettera raccomandata” al contribuente interessato.
Orbene, secondo i giudici della Suprema Corte, “il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica”.
Del resto, sempre la Corte di Cassazione, al pari delle notifiche per “irreperibilità relativa” (art. 140 c.p.c. – art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/73), sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale, n. 3/10 e n. 258/12, ha osservato che anche in quelle con consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, la notifica si perfeziona quando sono stati “effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”[2].
In particolare, l’art. 60 cit. non solo trova applicazione per le notifiche degli avvisi di accertamento, bensì anche per le cartelle esattive (ad esempio quelle di “competenza” dell’Agente della Riscossione – Equitalia), nonostante taluni dinieghi manifestati dalla giurisprudenza di merito, peraltro sprovvisti di alcun sostegno normativo.
E’ opportuno rammentare che l’ultimo comma dell’art. 26, D.P.R. n. 602/73 stabilisce il seguente precetto: “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60” cit.; sostanzialmente, in assenza di espressa previsione all’interno del richiamato art. 26, anche per le cartelle di pagamento è obbligatorio l’invio e la ricezione della c.d. lettera informativa in caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, indipendentemente dalla qualifica del soggetto consegnatario.
A maggior chiarimento del quadro normativo, lo speculare art. 139 c.p.c., comma 4, prevede l’obbligo (a carico del notificante) di dare notizia dell’avvenuta notifica al destinatario, laddove venga consegnata la copia dell’atto al “portiere” o al “vicino” di casa; tuttavia, tale norma – è opportuno ribadirlo – non può trovare applicazione nelle notifiche degli atti tributari o esattivi (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, etc.).
Proprio su tale aspetto, infatti, vero è che l’art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600/73, richiama specificatamente la normativa prevista dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., ma lo stesso comma impone l’adozione di precise modifiche, tra cui – come illustrato – l’obbligo di dare notizia al destinatario della consegna dell’atto a persona diversa, senza prospettare alcuna distinzione tra il consegnatario appartenente alla categoria del portiere/vicino di casa o meno.
In conclusione, nella notifica di atti tributari (di qualsiasi natura, sia essa accertativa oppure esattoriale), avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario (art. 60, lett. b-bis, cit.), il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell’atto/avviso per mezzo di invio ed effettiva ricezione della c.d. lettera informativa a favore del contribuente; in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell’interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi[3].