L’adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale, una extrema ratio, cui possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l’affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio (Cass. civ. I sezione, n. del 2016. In fatto, la Corte osserva quanto segue: Nella specie le acquisizioni istruttorie sulle capacità di cura ed educazione della nonna paterna (attualmente sessantunenne) che ha già instaurato un rapporto significativo con le nipoti e ha sempre manifestato la propria disponibilità ad occuparsi e prendersi cura di loro anche in regime di affidamento temporaneo e la altrettanto certa disponibilità del padre a seguire un percorso terapeutico e di sostegno per poter svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale rendono manifesta la necessità di percorrere tutti i tentativi necessari a superare la permanenza delle minori in casa famiglia e a favorire il loro rientro nella famiglia di origine).