Ha diritto all’assegno divorzile la moglie priva di lavoro, in età non giovane, che non abbia mai lavorato nel corso del matrimonio al di fuori della sua attività di casalinga. La sua età, la mancanza di una qualche formazione professionale e le particolari condizioni del mercato del lavoro del Mezzogiorno consentono di ritenere inesistente una concreta possibilità di reperire un’occupazione lavorativa, giustificandosi così il diritto alimentare a carico dell’ex marito. Il diritto alimentare sussiste anche se l’ex marito abbia costituito una nuova famiglia, risolvendosi il conflitto tra interessi diversi sul piano della quantificazione dell’assegno (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto congruo un assegno divorzile di euro 1.400 a fronte di un reddito del marito di euro 40.000 annui netti).