Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento per il collocamento di un minore contesto tra i genitori, aveva decretato, per la madre e per il figlio, l’obbligo di dimorare fino al compimento del sesto anno di età del figlio in San Benedetto del Tronto, luogo di residenza del padre del minore. La madre interponeva reclamo lamentando lesione dei propri diritti costituzionali e la mancata valutazione delle necessità del bambino.
Sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali esponeva la opportunità di perseguire il proprio “diritto al lavoro” (Cost. art. 4) adempiere “il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (Cost. art. 4) e per tale via realizzare “il pieno sviluppo della persona” (Cost. art. 3) che costituiva il presupposto affinché potesse svolgere serenamente ed efficacemente, nell’interesse del figlio, il proprio ruolo di madre anche dal punto di vista del reperimento delle risorse finanziarie necessarie al mantenimento proprio e del figlio. la Procura Generale presso la Corte di Appello esprimeva pare favorevole all’accoglimento del ricorso.
La Corte di appello ribadiva i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n. 18087/2016) secondo cui stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole.
Il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare, garantito, come detto, dalla normativa costituzionale, non è suscettibile di essere valutato negativamente se non quando se ne ponga l’assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioè, quando il mutamento della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente e comprovatamente incompatibili con le esigenze fondamentali personali di quest’ultimo, oltre che con l’interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non sia prevalente collocatario.
Sulla base di questa premessa, la Corte aggiungeva che nel caso di specie il minore era da ritenere bisognoso della presenza materna, pur sempre apportatrice di quella carica affettiva tutta speciale, capace di trasmettere sostegno, senso di protezione e sicurezza, che, al momento, si atteggiano come elementi insostituibili per garantire un corretto e armonico sviluppo psicofisico in relazione alla delicata fase di crescita.
Tale criterio relativo alla c.d. maternal preference era comunque da porre in relazione agli accertamenti compiuti dal CTU nella fase innanzi al Tribunale, e non già apoditticamente ancorato al ruolo materno.
La Corte afferma infatti che non può prescindersi dalla considerazione che la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come “munus”, occorrendo privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore: l’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, elementi, tutti, che l’ausiliare nominato dal Tribunale non ha mancato di esaminare giungendo sotto gli aspetti considerati – attraverso ampia ed accurata disamina, corretta sul piano logico, oltre che su quelli giuridico e scientifico – ad una valutazione positiva in favore della madre.