Nella questione sottoposta all’attenzione del Tribunale di Torino ed avente ad oggetto il procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c., si analizzano le problematiche relative alla competenza del Giudice.
Il caso in questione su cui il Giudice si era antecedentemente riservato, riguarda un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore, per il quale quest’ultimo faceva istanza di “accertamento tecnico preventivo” ai sensi dell’art. 696 c.p.c.
La parte resistente a tal riguardo, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, ritenendo competente il Tribunale di Vicenza, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Il Giudice dopo aver analizzato la questione, scioglieva la riserva e riteneva infondata l’eccezione di incompetenza per diverse ragioni.
In primo luogo, evidenzia il Giudice, trattandosi di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ovvero di un procedimento cautelare volto a stabilire le cause tecnico- oggettive che hanno determinato un vizio, occorre che si proceda alle opportune verifiche prima che si proceda con il giudizio e quindi ai sensi degli artt. 696 e seguenti.
Soprattutto, il Giudice afferma che l’istanza, ai sensi dell’art. 693, 1° comma, c.p.c., vada proposta con ricorso al Giudice che sarebbe competente nel merito e trattandosi, nel caso di specie, di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore,” ai fini dell’individuazione del giudice competente per le controversie insorte tra le parti, non occorre far altro che riferirsi al foro del consumatore”, così come stabilito dall’art. 33 del Codice del consumo. Affermazione quest’ultima condivisa anche da recente giurisprudenza, tra cui una sentenza del 10 febbraio 2016, n. 2687.
Infatti, l’orientamento della Cassazione prevalente a cui il Giudice di Torino fa riferimento, ritiene di dover condividere la qualifica di “consumatore” come persona fisica e non giuridica e che pertanto e che per la competenza si debba fare riferimento al foro di appartenenza dello stesso consumatore.
Ulteriore conferma, sottolinea il Giudice di Torino, deriva anche dall’art. 692, 2° comma, c.p.c., a norma del quale l’istanza di procedimento di accertamento tecnico preventivo, può essere proposta al Tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta, nel caso di specie Torino.
Pertanto, alla luce delle osservazioni fatte, il Tribunale di Torino ha rigettato l’eccezione di incompetenza ed ha ammesso l’accertamento tecnico preventivo.