Va dichiarata l’illegittimità costituzionale di quel complesso di norme vigenti nell’ordinamento italiano, in virtù del quale al figlio di genitori coniugati è attribuito automaticamente il cognome paterno, nella parte in cui non consente ai genitori – di comune accordo – di trasmettere al figlio, all’atto della nascita, anche il cognome materno. Altresì, va dichiarata l’illegittimità costituzionale di quelle norme che non consentono di trasmettere, in virtù di accordo tra i genitori, anche il cognome materno al figlio adottivo ed al figlio di genitori non coniugati riconosciuto alla nascita da entrambi.