Il caso vedeva un uomo, dopo un incidente stradale, ottenere dal Tribunale 102.000 euro di risarcimento per inabilità temporanea e permanente (35%), danno morale e danno materiale del veicolo. Condannati in solido il responsabile dell’’incidente e la sua assicurazione, in appello si vede respinta la richiesta di un maggior risarcimento per danno biologico dinamico o esistenziale, carattere permanente del danno morale e danno patrimoniale per una progettata iniziativa imprenditoriale.
Secondo gli ermellini, richiamando una recente sentenza di legittimità (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408), “quando, nella liquidazione del danno biologico, manchino criteri stabiliti dalla legge, il criterio di liquidazione cui i giudici di merito devono attenersi, al fine di garantire l’uniformità di trattamento, è quello predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo circostanze in concreto idonee a giustificarne l’abbandono“.
Ciò precisato, per le sentenze di merito, come nella specie, depositate prima di tale pronuncia, in cui i criteri adottati sono diversi, “tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito. La mancanza di tale condizione, che i ricorrenti neppure allegano, rende inammissibile il profilo esaminato, proprio per la novità della questione prospettata”.
(Altalex, 11 gennaio 2013. Nota di Simone Marani. Sul tema vedi la voce “Danno biologico” su AltalexPedia)