Con l’approvazione del Ddl concorrenza finalmente le Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno alla persona delle vittime della strada in ambito rc auto diventano le tabelle legislative uniche nazionali!
La riforma (comma 17 dell’articolo unico del Ddl) riguarda solo ed esclusivamente l’articolo 138 del codice delle assicurazioni e quindi solo le vittime della strada.
I valori monetari del risarcimento del danno alla persona quindi non subiranno più il rischio di riduzioni e tagli sotto la spinta dell’Ania.
Tabelle uniche monetarie del risarcimento del danno biologico uguali per tutti entro 120 giorni (indicativi e non tassativi) dalla pubblicazione della legge tenendo conto dei “criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”. Ovvero dalla Suprema Corte di Cassazione!!
Il testo di riforma licenziato dal Senato alla fine non contiene la parola “Milano”, ma rinvia alla interpretazione dei criteri di legittimità e segna la fine dell’applicazione dei valori delle Tabelle del Tribunale di Roma.
E’ utile ricordare al Presidente della Repubblica che firmerà la tabella e prima ancora al Presidente del Consiglio dei Ministri che proporrà la tabella legislativa dei valori monetari per le macrolesioni da 10 a 100 punti di invalidità che, prima con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011e poi con la sentenza n. 10263 del 20 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha indicato a tutti i tribunali italiani (ed al legislatore) che le tabelle di Milano hanno assunto una vocazione nazionale tale da essere utilizzate su tutto il territorio italiano.
La tabella unica, come precisato al comma 18, si applicherà “ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” .
Le tabelle delle menomazioni medico legali e psicologiche di valutazione del danno biologico alla integrità psichica e fisica dovranno parallelamente essere stabilite e proposte dalla Presidenza del CdM ma il ddl non dà a questo proposito alcuna indicazione di riferimento.
E’ da auspicare che la medicina legale italiana e la psicologia tramite le società scientifiche di riferimento ottengano la necessaria attenzione di riferimento per una tabella delle menomazioni che rispetti la evoluzione scientifica dell’ultimo decennio.