Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.05.2014 n° 10524
La Terza Sezione della Cassazione interviene sul delicato tema della risarcibilità iure hereditario del danno biologico e del danno morale terminale, e con l’occasione giunge ad asserire un principio generale che si distacca nettamente dagli orientamenti espressi nel 2008 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le note Sentenze di San Martino, ed in virtù del quale il danno morale configurerebbe una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
Il fatto
I genitori e la sorella di un giovane motociclista, coinvolto in un drammatico incidente stradale e deceduto ventinove giorni dopo il sinistro, adivano le vie legali per ottenere il risarcimento iure hereditario dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della perdita del loro congiunto. Le Corti di merito, pur riconoscendo la fondatezza della domanda ed il diritto dei richiedenti al conseguente ristoro dei danni patiti, nulla risarcivano, in particolare, a titolo di danno biologico terminale, giudicando troppo breve il lasso di tempo intercorso dal momento dell’incidente al giorno del decesso. Su impulso della Suprema Corte, che disponeva sul punto la rimessione della causa ad altra sezione della Corte di appello, il giudice di secondo grado ordinava a questo punto, in favore dei ricorrenti, la liquidazione di un importo pari a circa 20.000 euro a titolo di danno biologico iure hereditatis. Gli eredi della vittima però ricorrevano nuovamente in Cassazione, contestando gli importi risarciti dai giudici territoriali a tale titolo ed il mancato ristoro di una somma a titolo di danno morale iure hereditatis.
La decisione
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, condannando la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
In particolare, sono stati giudicati infondati i due motivi del ricorso avanzato dai familiari dell’uomo deceduto nel sinistro, vertenti, il primo, su una pretesa non corretta liquidazione del danno biologico iure hereditatis, e il secondo sul mancato riconoscimento in favore degli eredi del danno morale iure hereditatis.
Esaminiamo entrambe le argomentazioni, partendo dalla prima. Del tutto corretto appare, a giudizio di chi scrive, il primo ricorso in Cassazione avanzato dai congiunti del giovane deceduto, atteso che, per ragioni francamente incomprensibili, la corte territoriale aveva del tutto omesso di riconoscere ai familiari del motociclista il ristoro a titolo di danno biologico terminale, nonostante la giovane vittima fosse rimasta in vita per ben ventinove giorni dal momento del sinistro.
Tutto il dibattito giurisprudenziale e dottrinale, infatti, si è sempre, unicamente, incentrato sulla risarcibilità o meno:
a) del cosiddetto danno tanatologico (o danno da morte immediata), e dunque del danno da perdita della vita (intesa come bene in tutto diverso da quello della salute, ed in quanto tale quale valore supremo da tutelare, più della salute medesima, a prescindere dal lasso di tempo eventualmente intercorso tra l’evento illecito e la morte della vittima).
A tal proposito, infatti, proprio recentemente la Suprema Corte è tornata alla ribalta con una pronuncia (la n. 1361/2014) con la quale, in assoluta controtendenza rispetto ai propri stessi precedenti, ha riconosciuto la risarcibilità del danno tanatologico, da liquidarsi in via equitativa (atteso che le tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale sono state pensate e realizzate per risarcire il danno alla salute, bene appunto differente da quello da perdita della vita, e pertanto le stesse non sarebbero utilizzabili per la quantificazione del danno da morte), peraltro inducendo la terza sezione della Cassazione, a distanza di circa un mese dal deposito della pronuncia ora citata, dal depositare una ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (la n. 5056/2014) per porre la parola fine al dibattito;
b) del danno morale terminale, che la giurisprudenza da sempre ritiene non risarcibile in virtù di illogici automatismi, ma soltanto allorquando sia fornita piena dimostrazione del fatto che, tra il momento dell’evento illecito e la morte del danneggiato, questi sia rimasto lucidamente cosciente e, dunque, consapevole dell’approssimarsi della propria fine: tale circostanza, in sintesi, rappresenterebbe indubbiamente la prova della sofferenza patita dalla vittima primaria e giustificherebbe il ristoro concesso agli eredi iure hereditario.
Nella fattispecie ora in commento, invece, la Corte di appello interpellata, senza le opportune motivazioni ed in modo illogico, aveva negato proprio persino la risarcibilità del danno biologico terminale, nonostante il giovane poi deceduto fosse rimasto in vita per circa un mese dal momento del terribile incidente stradale che lo aveva visto coinvolto.
Corretto, pertanto, il ricorso in Cassazione, e la conseguente rimessione della causa ad altra sezione della corte territoriale, la quale, effettivamente, aveva poi provveduto al pagamento in favore dei ricorrenti, iure hereditatis, di un importo pari circa a ventimila euro proprio a titolo di danno biologico terminale.
Il secondo ricorso, successivo alla liquidazione ora citata, ha giudicato invece infondato il motivo avanzato dagli eredi della vittima atto a contestare i criteri di liquidazione della suddetta posta di danno non patrimoniale, ritenendo non condivisibili le argomentazioni avanzate dalla difesa dei ricorrenti (in sintesi, errata e/o contraddittoria liquidazione degli importi in virtù di una scorretta adozione del principio della personalizzazione dei criteri tabellari e di una illogica applicazione del criterio equitativo).
Nel respingere le richieste, la Corte di legittimità ha ritenuto corretto il procedimento di liquidazione operato nella fattispecie dalla corte di appello, attenutasi perfettamente al compito, assegnatole dagli ermellini, di valutare la consistenza concreta del danno biologico subito dalla vittima del sinistro nei giorni terminali della sua vita, provvedendo alla personalizzazione dei valori monetari espressi dalle tabelle per l’inabilità assoluta, ed aumentandoli secondo il proprio apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto.
I giudici territoriali, si legge in sentenza, hanno in conclusione ritenuto «di poter contemperare l’equo riconoscimento della grave intensità del danno biologico terminale con il quadro generale del risarcimento gabellare personalizzato», valutazione questa giudicata congrua e non censurabile.
Decisamente più interessante, a giudizio di chi commenta, le motivazioni della sentenza a giustificazione del rigetto della domanda concernente il risarcimento del danno morale iure hereditatis.
La Corte di appello, chiamata a confermare o meno il ristoro dei danni non patrimoniali riconosciuti ai congiunti della vittima al termine del primo grado di giudizio, aveva espressamente affermato di ritenere non meritevole di accoglimento l’ulteriore richiesta di liquidazione di un importo a titolo di danno morale sofferto dal de cuius, in quanto mai avanzata dai ricorrenti nelle precedenti fasi del giudizio.
Ad avviso di questi ultimi, al contrario, la domanda di risarcimento del danno morale terminale patito dal congiunto era stata formulata sin dal primo grado, «dovendosi tale voce di danno considerare associata, de plano, alla richiesta di danno biologico terminale, quale quota accessoria dello stesso».
Ebbene, la Suprema Corte ha giudicato infondato tale assunto. Ma, sorprendentemente, per dare sostegno al proprio diniego, è giunta ad articolare un principio, nitido ed inequivocabile, che segna l’ennesimo “sgretolamento” dei rigidi assiomi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2008 con le cosiddette Sentenze di San Martino (nn. 26972-26975): «il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico», e non costituisce dunque un accessorio del danno biologico, per cui, anche nella fattispecie, tale voce di danno non poteva affatto considerarsi automaticamente associata alla richiesta di danno biologico terminale.
Autonomia ontologica del danno morale, dunque: eppure, le citate sentenze della Suprema Corte avevano espressamente affermato il contrario, ossia che il danno non patrimoniale rappresenta una categoria unica, non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie, prive di autonomia ontologica e variamente etichettate, e tale perentoria asserzione aveva spinto incauti e frettolosi commentatori a ritenere ormai “defunte” figure di danno alla persona in realtà imprescindibili nel panorama risarcitorio quali il danno morale ed il danno esistenziale.
La verità è che l’autonomia e la risarcibilità di tutte le voci di danno non patrimoniale, ivi compresi il danno morale ed esistenziale, non sono in effetti mai state messe seriamente in discussione.
Sono proprio gli orientamenti più recenti della Suprema Corte a fornire nuova linfa a ciascuna delle tre componenti del danno non patrimoniale risarcibile, confermando, nella sostanza, la bontà e correttezza di un impianto risarcitorio composto da più voci (ivi compresa, appunto, quella del danno morale e del esistenziale) le quali, solo se complessivamente considerate, sono capaci di assicurare alla vittima dell’illecito il ristoro integrale del danno alla persona.
Possiamo segnalare, ad esempio, la sentenza n. 20292/2012, con cui la Suprema Corte, riesaminata la vexata quaestio dell’aspetto risarcitorio del danno non patrimoniale, e ripercorrendone le tappe storiche, si è soffermata, in particolare proprio sullo spinoso tema della risarcibilità dei danni morali ed esistenziali in caso di assenza di danno biologico, fornendo risposta affermativa.
Si legge infatti in sentenza: «Ma quid iuris qualora (come nella specie) un danno biologico manchi del tutto, e il diritto costituzionalmente protetto (quello che le sentenze del 2003 definirono, con terminologia di più ampio respiro, in termini di “valore” e/o “interesse”) risulti diverso da quello di cui all’art. 32 della Costituzione, sia cioè, altro dal diritto alla salute (che il costituente, non a caso, ebbe cura di non definire inviolabile – al pari della libertà, della corrispondenza e del domicilio – bensì fondamentale)?».
Ebbene, asserisce la Suprema Corte, in tutti quei casi si potrà pur sempre continuare a risarcire il danno morale soggettivo ed il danno esistenziale, ove e se debitamente provati; una volta identificata la lesione di una «situazione soggettiva protetta a livello costituzionale», la configurabilità di un danno morale soggettivo e di un danno esistenziale da risarcire non potrà mai essere esclusa, purchè il giudice di merito operi «una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale)».
Il “dolore interiore” e la “alterazione della vita quotidiana”, in via riassuntiva, sono dunque perfettamente identificabili, secondo la Corte di legittimità, quali danni non patrimoniali diversi tra loro e diversi dal danno biologico, «e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili», ovviamente «se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie ed impredicabili generalizzazioni».
Tante altre successive pronunce, sino alla numero 1361/2014 sopra citata, hanno replicato tale orientamento: in conclusione, allora, occorre verificare cosa sia effettivamente e davvero cambiato in materia di danni non patrimoniali.
Certo è che, contrariamente a quanto poteva apparire prima facie all’indomani della lettura delle sentenze delle Sezioni Unite del 2008, e per richiamare il brillante commento a caldo di Paolo Cendon, ‘a nuttata’ pare passata molto più velocemente del previsto.
Esito del ricorso
Rigetto della domanda.
Precedenti giurisprudenziali
Cassazione Civile, sentenza n. 1361/2014;
Cassazione Civile, ordinanza n. 5056/2014;
Cassazione Civile, sentenza n. 3549/2004;
Cassazione Civile, sentenza n. 20292/2012.
Riferimenti normativi
Codice civile, artt. 2043, 2059;
Costituzione, artt, 2, 32.