Primo via libera della Camera alle nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Nella seduta del 21 marzo l’assemblea di Montecitorio ha approvato in prima lettura il Disegno di Legge n. 1063-A recante “”Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale”.
Vediamo quali novità sono previste dal disegno di legge, che passa ora all’esame del Senato.
Il nuovo art. 84-bis disp. att. c.
L’articolo 1 del disegno di legge introduce l’art. 84-bis nelle disposizioni di attuazione del codice civile, che così dispone:
sia il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica, sia il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, devono essere liquidati dal giudice con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (primo comma);
il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l’ammontare della liquidazione fino al 50% dovendo motivare la propria decisione (secondo comma).
L’articolo 2 detta una disciplina transitoria relativa all’applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della legge.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicano dunque le tabelle allegate alle disp. att. c.c.; si tratta delle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed aggiornate nel 2013.
La tabella B ha modificato la sola tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto: è stato aggiunto il riferimento alla parte dell’unione civile ed è stato sostituito all’evento “morte del congiunto” l’evento “perdita del rapporto di tipo familiare”.
Evoluzione del danno non patrimoniale e le tabelle milanesi
La definizione del concetto di danno non patrimoniale e l’individuazione dei criteri di liquidazione sono stati al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale; in particolare si segnalano due importanti arresti giurisprudenziali:
SS.UU., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972: le Sezioni Unite hanno affermato che il danno non patrimoniale è una categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
In sostanza il danno non patrimoniale costituisce una sorta di “contenitore” di tutte le componenti di danno variamente denominate: biologico, morale ed esistenziale.
Corte di Cassazione, Sez. III Civ., sentenza 7 giugno 2011, n. 12408: si afferma la necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, costituito dalle cd. “tabelle di Milano”. Di recente le tabelle milanesi sono state recepite anche dal foro romano, che in passato si è sempre distinto per l’adozione di un proprio sistema tabellare, diverso da quello milanese; si vedano, fra le altre, Corte d’Appello di Roma, sentenza 25 marzo 2014, n. 36, e Corte d’Appello di Roma, Sez. III Civ., sentenza 21 dicembre 2016, n. 7200).
Disposizioni eliminate in sede di esame in Commissione
Per completezza ricordiamo che il testo originario del disegno di legge prevedeva ulteriori disposizioni che sono state poi eliminate in sede di esame in Commissione:
articoli 2059-bis e 2059-ter c.c.: i due articoli prevedevano criteri diversi di quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che lo stesso derivasse da una lesione del diritto alla salute o da una lesione di altri diritti;
“danno tanatologico”: una disposizione prevedeva, in caso di morte del danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale subito da quest’ultimo nel periodo intercorso tra l’evento lesivo e la morte, nella misura dell’80% di quello previsto nelle tabelle per le lesioni permanenti;
era prevista la possibilità di un aumento fino al 50% del risarcimento tabellare in caso di menomazione che avesse inciso “su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” della vittima;
una disposizione attribuiva al Ministero della Giustizia la pubblicazione, nel gennaio di ogni anno, di una raccolta delle sentenze in materia emesse nell’anno precedente;
una specifica disposizione regolava il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da determinare in base ad una tabella allegata che riprendeva i valori previsti dalle tabelle milanesi per i risarcimenti per la perdita di un congiunto;
sono state poi eliminate alcune disposizioni che apportavano modifiche al Codice delle assicurazioni private; fra queste era prevista l’eliminazione della norma riguardante la tabella unica nazionale (c.d. T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.