Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 03.07.2014 n° 15186
Allegato
Competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge.
Competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 – nel testo introdotto dall’art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 – quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte Costituzionale, è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge. Tale il principio di diritto espressamente enunciato nell’interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ. dalla Suprema Corte in una recente ordinanza.
Nel caso in esame, il giudice di legittimità ha comunque dichiarato inammissibile – non integrando il provvedimento de quo una pronunzia sulla competenza impugnabile con il regolamento di competenza – il ricorso proposto da un coniuge avverso l’ordinanza con la quale il tribunale, nell’ambito di un giudizio di divorzio, aveva disposto la riduzione dell’assegno di separazione a carico dell’altro coniuge. Questa Corte, precisa l’ordinanza in epigrafe, ha già avuto modo di occuparsi della richiamata pronuncia del giudice delle leggi per escluderne l’applicazione estensiva alla diversa fattispecie della separazione personale dei coniugi, non avendo invece avuto ancora occasione di fare applicazione della stessa con riferimento al giudizio di divorzio, direttamente da essa contemplato. L’espunzione dal testo dell’art. 4, comma 1, della legge citata delle parole “.. del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza..”, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, conclude la Cassazione, impone di considerare quale unico criterio di collegamento previsto in via principale nella medesima disposizione quello della residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri ivi pure previsti in via subordinata.