A seguito della sentenza n. 18287\2018 con cui le Sezioni Unite hanno corretto il tiro rispetto alla precedente pronuncia del 2017 che aveva mandato in soffitta il criterio del tenore di vita, la definizione dell’assegno divorzile è oggetto di una vera e propria opera di interpretazione e definizione.
Ed invero le Sezioni Unite, pur archiviando il criterio del tenore di vita, hanno fatto salvo il principio di auto responsabilità di ciascuno degli ex coniugi e stabilito la funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio; sostanzialmente il giudice di merito dovrà valutare se l’eventuale condizione di squilibrio esistente tra i coniugi sia il frutto di scelte comuni ed ai ruoli vissuti nella vita familiare. Conseguentemente l’adeguatezza dei mezzi va valuta tata non solo in relazione alla loro mancanza ed oggettiva insufficienza ma anche in relazione al contributo dato alla vita familiare.
La Cassazione ha altresì precisato con la sent. N 651\2019 che la valutazione delle capacità economiche del coniuge che deve versare l’assegno va operata sul reddito netto e non su quello lordo.
In tale prospettiva, con la sent. n. 2480\2019, la Cassazione ha stabilito che l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli del coniuge che richiede l’assegno deve essere parametrata alla ripartizione dei ruoli durante il matrimonio, alla durata dello stesso ed all’età della parte richiedente.
Interessante poi, sulla base dell’indirizzo della Cassazione, l’attività interpretativa effettuata dai diversi Tribunali.
Il Tribunale di Vicenza, ad esempio, ha precisato con la sentenza n. 2819 del 4\12\2018 che l’assegno va riconosciuto non solo quando l’ex coniuge economicamente più debole non disponga di mezzi adeguati alla propria sussistenza, ma anche quando si vada ad accertare che << abbia sacrificato le proprie aspettative professionali nell’ambito di un progetto concordato di indirizzo familiare, concorrendo in tal modo alla formazione del complessivo patrimonio familiare>>. In questo caso, scatta il diritto al contributo al mantenimento anche nell’ipotesi di autosufficienza economica.
Ed ancora. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1452\2019 ha invece dato rilevanza al lavoro domestico riconoscendo <<piena equiordinazione tra lavoro domestico di cura e di accudimento>> e lavoro svolto fuori dal nucleo familiare. In questo caso, pertanto, la durata del matrimonio diventa fondamentale.
Il Tribunale di Roma ha altresì precisato (sent. N. 341\2019) che i beni immobili pervenuti per successione non devono entrare nel calcolo dell’assegno divorzile in quanto questo ultimo andrà determinato sulla base del contributo dato dal coniuge richiedente al patrimonio comune ed a quello personale dell’ex coniuge.
(AIAF)