Tribunale, Forlì, sezione penale, sentenza 13/06/2016 n° 1444
In un momento storico in cui, anche a causa di fatti di particolare allarme sociale dovuti ad un numero sempre più crescente di vittime sulla strada, il legislatore ha provveduto ad introdurre nuove tipologie di reato e ad inasprire le pene.
Con riferimento a situazioni del primo tipo, si pensi alla recente introduzione della fattispecie di cui all’articolo 589-bis c.p., c.d. “omicidio stradale”.
Con riferimento a condotte sanzionate in modo grave, si notano i reati previsti dall’art. 189, commi 6 e 7 C.d.S. che riguardano rispettivamente l’omissione di soccorso e la fuga dopo incidente.
Chi scrive ha già avuto occasione di commentare una sentenza, relativa ad una situazione riconducibile alle norme da ultimo citate (Trib. Rimini , sentenza 23.04.2013), che ha ampiamente rispettato il principio di colpevolezza.
In questo contesto, si colloca un’interessante pronuncia del Tribunale di Forlì – Sentenza n. 1444/2016 del 13.06.2016 – che risulta degna di nota per alcuni interessanti principi in essa espressi.
Fatto contestato e svolgimento del processo
Al conducente di un’autovettura veniva contestata la violazione dell’articolo 189, commi 6 e 7 C.d.S. “perché, in caso di incidente con danno alle persone ricollegabile ad un suo comportamento, avendo tamponato il veicolo Seat Leon tg. *** condotto da *** che lo precedeva, ometteva di fermarsi e di prestare soccorso alla *** che riportava lesioni con prognosi di gg. 7 procedendo nella guida”.
Il giovane imputato opponeva il decreto penale di condanna e veniva tratto a giudizio avanti al Giudice monocratico forlivese.
All’udienza dibattimentale, veniva sentita la persona offesa, la quale affermava di essere stata tamponata dal veicolo condotto dall’imputato, il quale successivamente accostava al lato della strada per poi ripartire non appena la stessa riprendeva la marcia con il proprio veicolo.
La vettura dell’imputato veniva individuata dalla Polizia Municipale sulla base della descrizione fornita dalla persona offesa e dalla ripresa video di una telecamera di un esercizio commerciale della zona.
La Polizia Giudiziaria, dalle indagini svolte, individuava altresì il carrozziere presso il quale l’imputato aveva riparato la propria autovettura. Infine, venivano acquisite le stampe delle registrazioni satellitari della vettura dalle quali risultava un urto tra i veicoli.
Percorso logico motivazionale
Il Giudice ha applicato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione divenuto costante, secondo cui “nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma VI Cod. Strad. L’accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostante concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano unicamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone” (cfr. Cass. Pen. Sez. IV n. 16982/2013).
Tuttavia, colpisce nel segno il metodo con il quale il Giudicante mira all’accertamento dell’elemento soggettivo. Un metodo rigoroso e lontano da semplificazioni probatorie tese a presumere la mera sussistenza del dolo eventuale nella condotta di chi non arresta il proprio veicolo per prestare assistenza a seguito di un sinistro stradale.
Il dolo eventuale è sicuramente una delle figure di dolo più problematiche, proprio in relazione all’accertamento dell’elemento soggettivo in capo all’agente. Dolo eventuale, visto ed applicato dalla giurisprudenza quale accettazione del rischio del verificarsi dell’evento.
Chi scrive ritiene apprezzabile il ragionamento del Giudicante che è andato alla ricerca di tutti gli elementi del fatto per poter valutare la colpevolezza dell’imputato, in ossequio alla regola processuale della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ed ecco gli elementi concreti valorizzati per un’interpretazione rispettosa del principio di colpevolezza: lesioni del tutto trascurabili, persona offesa che non necessitava di immediata assistenza, lievi danni materiali, breve sosta dell’imputato.
Se il dolo deve coprire tutti gli elementi del fatto è possibile che il soggetto agente, nella persona dell’imputato, non si sia reso conto di aver concretamente arrecato un danno alla persona. Danno per cui non erano necessarie cure mediche al momento del fatto. Danni ai veicoli di modesta entità che non lasciavano presagire conseguenze lesive alla persona.
Ne ha conseguito l’esito assolutorio del giudizio, non essendo stata raggiunta piena prova che l’imputato realizzasse la condotta contestata con coscienza e volontà.
Conclusioni
Chi scrive aderisce pienamente all’indirizzo giurisprudenziale in commento poiché il principio di colpevolezza ha trovato completa applicazione.
Sono sorti altri orientamenti giurisprudenziali che fanno applicazione dell’articolo 131 bis c.p. a fattispecie analoghe a quella considerata, ma che a ragion veduta costituiscono un comodo espediente per non indagare sull’elemento psicologico del reato.
La sentenza in commento è stata oggetto di impugnazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e vedremo come si evolverà la giurisprudenza sul punto.
La partita del principio di colpevolezza è ancora aperta, ma allo stato (in questo caso) si può dire che per ora ha vinto.