Il carattere abusivo di una costruzione, concretandosi in un’illiceità dell’opera, può costituire fonte della responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato ma non comporta l’invalidità del contratto di locazione della costruzione stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme, venendo a riverberare la condizione giuridica predetta sulla qualità del bene immobile e non anche sull’eseguibilità della prestazione del locatore, avente a oggetto la concessione del pieno e continuato godimento del bene. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9558 del 13