A distanza di pochi mesi dalla sentenza Cassazione civile, sez. II, sentenza 9 agosto 2011, n. 17135 in merito alla prova del c.d. “danno da fermo tecnico”, è stata chiamata a tornare in argomento anche la Terza Sezione che, con sentenza 16 gennaio 2012, n. 6907, ha sostanzialmente ribadito i principi già stabiliti nelle proprie precedenti pronunce.
Le formule tralatizie adoperate nelle sentenze, tuttavia, contribuiscono a perpetuare l’equivoco semantico che ruota attorno al multiforme concetto di “danno da fermo tecnico”.
Nella fattispecie, i Giudici di Piazza Cavour hanno censurato la decisione del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Afragola, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico in quanto sfornita di specifica prova. Per la Suprema Corte, infatti, “è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”.
L’entusiasmo di chi vede nella sentenza in commento la conferma dell’automatica risarcibilità del c.d. “danno da fermo tecnico” tout court, però, è destinato ad arrestarsi di fronte alla ulteriore precisazione degli Ermellini, secondo cui tale posta di danno è risarcibile senza bisogno di una prova specifica, ma solo perché “L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.
Il danno da fermo tecnico qualificabile sostanzialmente come “in re ipsa”, dunque, va inteso in una accezione restrittiva e “riduttiva”, comprendendo esclusivamente le conseguenze immediate e dirette dipese dalla sosta forzata del veicolo, quali le spese fisse che il proprietario è costretto comunque a pagare (bollo auto e assicurazione) e la svalutazione del valore di mercato subita durante la permanenza in officina.
La sentenza non ricollega tale “regime probatorio facilitato” ai danni ulteriori, come le spese necessarie per il noleggio di altro veicolo simile o l’impedimento a svolgere una determinata attività lavorativa, per i quali deve essere fornita specifica prova in giudizio, come già evidenziato da Cassazione civile, sez. II, sentenza 9 agosto 2011, n. 17135.
Ecco quindi che, combinando i principi di diritto portati dalle due pronunce di legittimità, viene in rilievo una nuova e duplice definizione di “danno da fermo tecnico”, alla quale corrispondono altrettanti regimi probatori:
1) il danno da fermo tecnico, inteso come spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mancato uso della vettura e il deprezzamento della stessa durante la sosta forzata in officina è risarcibile in via equitativa e senza fornire specifica prova, essendo queste conseguenze automatiche.
2) il danno da fermo tecnico rappresentato da tutte le ulteriori poste di danno indirettamente e non immediatamente ricollegabili alla sosta forzata della vettura, quali le spese per il noleggio della vettura sostitutiva o l’impossibilità di eseguire una particolare attività, non è risarcibile in via automatica, dovendosi invece fornire precisa e puntuale prova in merito.
(Altalex, 30 maggio 2012. Nota di Valentino Aventaggiato e Raffaele Plenteda)