Indennizzo diretto. Per la Cassazione è applicabile anche nel caso di scontro tra più veicoli.
Con l’ordinanza n. 3146/2017 Sez. III della Corte di Cassazione, gli ermellini hanno dato un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicabilità del c.d. Indennizzo Diretto, previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
Prima del recente arresto, infatti, era opinione pacifica che la procedura dell’Indennizzo Diretto trovasse applicazione solo in caso di sinistro tra due veicoli.
Secondo La Suprema Corte, invece, la procedura dell’indennizzo diretto “è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno.”
Per la Cassazione, dunque, ai fini dell’applicabilità dell’indennizzo diretto non rileverebbe il numero di veicoli coinvolti bensì la ripartizione della responsabilità e, segnatamente, la circostanza che gli altri mezzi coinvolti non abbiano causato neppure in minima parte il danno. “Distingue frequenter”, direbbero gli antichi romani.
A fondamento di tale conclusione, la Corte di Cassazione argomenta con il seguente iter logico-giuridico:
a) l’art. 1 c. 1. Lettera d) del DPR 254/06 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”, definisce “sinistro” “la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore (…) senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”, sicché è chiaro che il discrimen sia costituito dalla sussistenza di responsabilità (o meno) di altri veicoli coinvolti;
b) una simile ricostruzione si pone in coerenza con la ratio dell’art. 149 Cod. Ass.ni, che ha istituito la procedura dell’indennizzo diretto al fine di agevolare l’iter liquidativo consentendo ai danneggiati di rivolgersi direttamente alla propria assicurazione;
c) il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due Compagnie che opera alla base dell’indennizzo diretto – in virtù del quale l’Assicurazione che ha pagato può rivalersi su quella del responsabile – sarebbe applicabile anche in caso di applicazione estensiva della procedura ex art. 149 Cod. Ass.ni. Il sistema, infatti, “risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione”.
In caso di sinistro tra più veicoli, dunque, per rivolgere la richiesta di risarcimento nei confronti della propria assicurazione (indennizzo diretto) il danneggiato dovrà assicurarsi che la responsabilità sia di una solo delle controparti.
L’interpretazione data dalla Suprema Corte, di sicuro suadente, non solo per l’autorevolezza della Corte, ma anche per la caratura della base argomentativa, lascia spazio ad alcuni interrogativi.
Come conciliare tale interpretazione con la presunzione di corresponsabilità che l’art. 2054 c. 2 c.c. pone in capo a tutti i conducenti dei mezzi coinvolti in un sinistro? L’indennizzo diretto nel caso di sinistro tra più veicoli sarebbe, dunque, a priori una strada non percorribile, salvo prova contraria del danneggiato. In tale prospettiva, nel caso in cui fosse dimostrato un concorso di colpa tra tutte le vetture coinvolte, allora l’attore si vedrebbe dichiarare inammissibile la domanda spiegata nei confronti della propria assicurazione.
Inoltre, come conciliare tale interpretazione con il fatto che sia l’art. 149 Cod. Ass.ni che l’art. 1 del Dpr 254/06, in tema di indennizzo diretto, fanno specifico riferimento allo scontro “tra due veicoli”? Se si volesse dare una risposta diversa rispetto a quella della Cassazione, si potrebbe ragionevolmente affermare che l’espressione “senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili” ha una funzione diversa rispetto a quella assegnatale dagli Ermellini e, segnatamente, quella di rendere applicabile la procedura dell’indennizzo diretto non a tutti i casi di scontro tra due veicoli, ma in specifico modo a quelli in cui l’incidente non si è verificato a causa della turbativa senza scontro di un altro veicolo.
Del resto, è pacifico che l’indennizzo diretto non si applica nel caso di c.d. sinistro da turbativa senza contatto. Accedendo ad una simile ricostruzione, dunque, per l’applicazione dell’indennizzo diretto dovrebbero ricorrere contemporaneamente due presupposti: il coinvolgimento (con contatto) di soli due veicoli e l’assenza di altri mezzi responsabili.
La questione, di stretto interesse pratico/applicativo, sarà senz’altro chiarita dalla futura giurisprudenza.