Deve essere ridotto l’assegno di mantenimento concesso alla ex moglie se questa, nel corso del matrimonio, invece di dedicare il suo tempo alla famiglia, trascorra il suo tempo frequentando locali notturni. E’ quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 27 dicembre 2011, n. 28892.
Una donna, madre di due figli di 10 e 12 anni, si vedeva ridurre l’assegno di mantenimento a causa della sua abitudine di frequentare locali notturni della riviera romagnola, anche durante i primi anni di nozze quando i figli erano piccoli. La donna, inoltre, era solita abusare di sostanze alcoliche e di psicofarmaci tanto da doversi sottoporre a terapie psicoanalitiche.
Secondo l’orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dai giudici di legittimità, in tema di scioglimento del matrimonio (art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), una volta stabilita la spettanza in astratto dell’assegno divorzile, per non essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di mantenere il tenore di vita matrimoniale, così come previamente accertato, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, tra i quali si evidenziano: a) le ragioni della decisione; b) il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno od a quello comune; c) il reddito di entrambi; d) la durata del matrimonio; elementi che debbono essere presi a riferimento anche come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto.
Il giudice, nella quantificazione dell’assegno, non deve necessariamente darne giustificazione in relazione a tutti i parametri stabiliti dall’art. 5 della legge sul divorzio, potendo dare prevalenza anche ad alcuni o ad uno solo di essi.
Di conseguenza, secondo i giudici della Prima Sezione Civile, nella specie bene hanno fatto i giudici di merito nel disporre la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie in considerazione della vita disordinata tenuta in costanza di matrimonio a causa del minore apporto dato dalla donna alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
(Altalex, 16 gennaio 2012. Nota di Simone Marani)