L’oggetto della traccia di questa settimana riguarda la responsabilità dei sanitari alla luce della nuova disciplina in materia, riformata con legge 8 marzo 2017, n. 24.
La traccia d’esame
Tizio, calciatore professionista di 22 anni, nel dicembre 2015, in seguito ad una caduta sugli sci, presentava una rottura del legamento crociato anteriore.
Lo stesso si recava dunque dal dott. Mevio, ortopedico dipendente dell’Ospedale di Beta, il quale decideva di operarlo tenuto conto della giovane età e della professione esercitata.
In seguito all’operazione, eseguita in data 12 febbraio 2016, Tizio continuava ad avvertire forte dolore al ginocchio operato, con conseguenti disagi fisici e psicologici, e importanti ripercussioni sulla propria capacità lavorativa. Lo stesso si recava dunque da un ulteriore specialista che rilevava una invalidità permanente del paziente pari al 8%, derivante, secondo lo specialista, da una non corretta esecuzione dell’intervento.
Tizio decideva dunque di agire giudizialmente nei confronti di Mevio, per richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come individuati nella relazione medico legale predisposta dal professionista incaricato.
Pertanto, Tizio procedeva a nominare un difensore che redigeva un atto di citazione, notificato a Mevio in data 27 aprile 2017.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Mevio, rediga l’atto più idoneo a difendere gli interessi del cliente.
Leggere la traccia: oggetto, rischi e accorgimenti
L’oggetto della traccia assegnata riguarda il tema della responsabilità dei sanitari alla luce della nuova disciplina in materia, dettata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”).
In particolare, gli argomenti principali ai quali il candidato deve rivolgere la propria attenzione sono evidenziati di seguito tra parentesi.
“Tizio, calciatore professionista di 22 anni, nel dicembre 2015, in seguito ad una caduta sugli sci, presentava una rottura del Legamento Crociato Anteriore.
Lo stesso si recava dunque dal dott. Mevio, ortopedico dipendente dell’Ospedale di Beta, il quale decideva di operarlo tenuto conto della giovane età e della professione esercitata.
In seguito all’operazione, eseguita in data 12 febbraio 2016, Tizio continuava ad avvertire forte dolore al ginocchio operato, con conseguenti disagi fisici e psicologici, e importanti ripercussioni sulla propria capacità lavorativa. Lo stesso si recava dunque da un ulteriore specialista che rilevava una invalidità permanente del paziente pari al 8%, derivante, secondo lo specialista, da una non corretta esecuzione dell’intervento. [Responsabilità del sanitario]
Tizio decideva dunque di agire giudizialmente nei confronti di Mevio, per richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come individuati nella relazione medico legale predisposta dal professionista incaricato.
Pertanto, Tizio procedeva a nominare un difensore che redigeva un atto di citazione, notificato a Mevio in data 27 aprile 2017.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Mevio, rediga l’atto più idoneo a difendere gli interessi del cliente.”
La traccia non presenta particolari insidie. Un utile consiglio può essere quello di osservare con attenzione quali domande e quali istituti sono stati invocati dalla controparte a sostegno delle proprie conclusioni, dal momento che a seguito di questo esame, sarà più semplice comprendere quali argomenti sviluppare per difendere gli interessi del nostro cliente.
Vedi anche: Esamina avvocatura 2017
Istituti giuridici
La nuova disciplina in tema di responsabilità medicaAll’esito di un complesso percorso legislativo, in data 17 marzo 2017, è stata approvata la Legge n. 24, recante il seguente titolo “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Si tratta di un intervento legislativo destinato a razionalizzare un processo di elaborazione normativa che aveva preso inizio a partire dal cd. “decreto Balduzzi” (D.L 13 settembre 2012, n. 158, conv. con modif. dalla L. 8 novembre 2012, n. 189), il quale conteneva un riferimento all’art. 2043 c.c., relativo alla responsabilità del medico. La Legge n. 24/2017 prevede innanzitutto una finalità di base: quella della sicurezza delle cure e della persona assistita (art. 1, secondo cui: “La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”). Ai sensi dell’art. 1 “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende sanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale”. La legge n. 24/2017 procede dunque ad enfatizzare il momento della prevenzione del rischio (c.d. risk management), con il fine di imporre alle strutture ed al personale dipendente e non una politica di gestione efficace dei rischi. La legge si occupa poi di dettare i criteri di allocazione dei rischi in caso di danni derivanti dall’esercizio delle attività medico-sanitarie e del corrispondente regime di tutela del danneggiato. Da un lato, si è voluto concentrare la responsabilità in capo alle strutture, chiamate a rispondere in quanto titolari del potere di governo del rischio, agevolando in conseguenza i medici che vi operano, con esclusione dei medici che erogano prestazioni in base a rapporti contrattuali direttamente intervenuti con i pazienti; dall’altro lato, si è voluto costruire un sistema di tutela efficace dei danneggiati, concretizzato, oltre che dalla stessa realizzazione di un efficiente sistema di sicurezza delle cure e di prevenzione dei rischi dall’introduzione di un sistema assicurativo obbligatorio con previsione di azione diretta da parte del paziente nei confronti della Compagnia Assicurativa. Con riferimento alla responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria, l’art. 6 della Legge ridisegna le fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.c.) e di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) ove verificatesi “in ambito sanitario”, prevedendo ipotesi di non punibilità qualora tali eventi si siano verificato nonostante il rispetto di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali (così il nuovo art. 590 sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge in co mmento). 1. La responsabilità civile del medico e della struttura Uno dei fulcri della nuova normativa è senza dubbio rappresentato dall’art. 7, rubricato “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”. L’art. 7 della Legge Gelli prevede un doppio regime di responsabilità civile, che, da un lato, assoggetta alla responsabilità contrattuale “ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile” soltanto le strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche o private) ed i medici liberi professionisti; dall’altro, assoggetta alla responsabilità ex art. 2043 c.c. i medici che svolgano la loro attività all’interno di una struttura, in qualità di dipendenti o ad altro titolo (ma comunque “per conto terzi” e non in forza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente). Assume dunque natura extracontrattuale – onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a 5 anni – la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie quando chiamati in causa. La legge prevede un’eccezione per il medico che, pur operando all’interno di una struttura, abbia agito in forza di un rapporto contrattuale fiduciario con il paziente (che non sussiste in caso di professionista convenzionato con il SSN). Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico contenute nel codice delle assicurazioni private, in attesa degli aggiornamenti contenuti nel Ddl Concorrenza, all’esame dell’aula del Senato. Quanto alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, è stata riaffermata la loro responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Con riferimento alla ripartizione interna delle eventuali responsabilità, in caso di danno risarcibile, l’art. 9 limita il diritto di rivalsa della struttura, privata o pubblica, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria del cui fatto la struttura medesima debba rispondere, ai soli casi di dolo o di colpa grave del responsabile. Nell’ambito delle strutture pubbliche, inoltre, la quantificazione del compendio risarcitorio esigibile dall’esercente la professione sanitaria in struttura pubblica, oltre che dei principi dettati in tema di determinazione del danno erariale, dovrà tener conto anche “delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura” (art. 9, comma 5). In ogni caso, l’azione di rivalsa in ipotesi di colpa grave non potrà mai essere esercitata per importi superiori al triplo della retribuzione lorda annuale o comunque del reddito professionale conseguiti dal responsabile nell’anno di commissione della condotta o (se maggiore) nell’anno immediatamente successivo o precedente. L’art. 10, comma 1, impone alle strutture di coprire (con idonea polizza od altre misure analoghe) il rischio di responsabilità dei “propri” esercenti, per tutte le ipotesi in cui questi ultimi siano resi oggetto di richieste risarcitorie dirette da parte dei pazienti. L’art. 7 interviene sul tema della quantificazione del danno risarcibile, stabilendo la seguente regola: “Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. La disposizione è di applicazione generale, senza distinzione tra danni verificatisi nell’ambito di una struttura sanitaria e quelli cagionati da un medico libero professionista. Ancora ai fini della quantificazione del risarcimento, l’art. 7 obbliga il giudice a tener conto “della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 5 della presente legge e dell’art. 590 sexies del codice penale, introdotto dall’art. 6 della presente legge”, valorizzando dunque il grado della colpa dell’esercente nella causazione del danno in ambito liquidativo. L’art. 5 definisce le modalità di elaborazione e pubblicazione delle linee guida, a cui “salve le specificità del caso concreto” gli esercenti le professioni devono attenersi. In mancanza di linee guida, il riferimento è “alle buone pratiche clinico-assistenziali”. 2. Il regime assicurativo – l’assicurazione obbligatoria – clausola claims made Punto fondamentale della nuova legge è rappresentato dall’introduzione di un sistema di assicurazione disciplinato in termini generali dall’art. 10 e la cui specifica determinazione è in larga misura rimessa alla successiva decretazione attuativa. Si tratta dell’obbligo di assicurazione posto a carico di tutti i soggetti che, a diverso titolo, rispondono dei danni eventualmente cagionati nell’esercizio dell’attività sanitaria. Tale obbligo grava su tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, i liberi professionisti nonché gli esercenti la professione sanitaria che operano all’interno della struttura, con oneri a loro carico. Questi ultimi, come detto, dovranno obbligatoriamente essere garantiti dalla struttura per tutte le ipotesi in cui siano direttamente citati dai pazienti danneggiati. Il dolo potrà essere assicurato soltanto nell’ambito della garanzia in proprio della struttura per fatto doloso dei propri dipendenti, fermi i limiti di cui all’art. 1900 c.c. La legge ammette inoltre la possibilità di ricorrere a strumenti di tutela alternativi rispetto alla tutela assicurativa (le “altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”). Si tratta della possibilità di “autoassicurarsi”, ossia di assumere in proprio il rischio di responsabilità ed il costo della messa in sicurezza di adeguati meccanismi di riserva utili a consentire la soddisfazione delle richieste di risarcimento. Occorre inoltre evidenziare che l’obbligo di assicurazione delle strutture riguarda sia la responsabilità civile verso terzi sia quella verso i prestatori d’opera, e riguarda in generale i “danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto invece agli esercenti la professione sanitaria che svolgano la loro attività “al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3”, resta fermo l’obbligo di assicurarsi in proprio, di cui all’art. 3, comma 5, lett. e), D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e all’art. 3, comma 2, D.L. 13 settembre 2012, n. 158. Il sistema assicurativo previsto dalla nuova legge si completa con la previsione dell’azione diretta nei confronti dell’impresa assicurativa e della regola dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali (art. 12). E’ stata inoltre rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei “requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati”. Il medesimo decreto stabilirà inoltre i “requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”. Si sottolinea inoltre che l’azione diretta prevede un regime litisconsortile necessario. L’art. 11 della Legge stabilisce che: “La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta”. 3. La nuova procedura L’art. 8 prevede una condizione di procedibilità delle azioni relative ad una “controversia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria”: colui che intenda proporla è tenuto preventivamente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente, “salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”. La norma specifica che, ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento per ATP, il ricorso di cui all’art. 702 bis c.p.c. Sempre l’art. 8 prevede che la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva, sia “obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l’impresa di assicurazione non ha formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza”. La norma, infine, stabilisce che “In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”. Inoltre l’art. 10 introduce un ulteriore obbligo assicurativo in relazione alla responsabilità erariale e da rivalsa dell’esercente nei confronti della struttura: “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”. Il comma 4 della medesima disposizione prevede, poi, che le strutture debbano render nota“mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa”. Si sottolinea infine l’istituzione di un Fondo di Garanzia destinato ad intervenire nel risarcimento qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura ovvero dall’esercente la professione sanitaria; qualora la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; qualora la struttura sanitaria o socio- sanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa. Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese “autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria”. Approfondisci |
Normativa di riferimento
La nuova disciplina in tema di responsabilità medica | Legge 8 marzo 2017, n. 24 |
Orientamenti giurisprudenziali
Una volta affrontato lo studio generale degli istituti rilevanti, occorre concentrarsi sulla questione oggetto della traccia di atto, ossia il tema della responsabilità dei sanitari per danni arrecati ai pazienti.
La questione oggetto della traccia di atto: la Legge 24/2017 è intervenuta sul regime della responsabilità dei sanitari, prevedendo che gli stessi rispondano ex art. 2043, con l’eccezione dei casi in cui sia stato concluso un contratto tra medico e paziente.
La legge non ha recepito l’orientamento dominante della Giurisprudenza, che, con l’eccezione di un orientamento Tribunale di Milano, ha sempre ricondotto la responsabilità dei sanitari alla responsabilità contrattuale.
Al fine di fornire un quadro completo e sistematico dell’evoluzione giurisprudenziale sullo specifico punto, si è seguito il presente schema:
1. le sentenze che riconoscono la natura di responsabilità contrattuale della responsabilità dei sanitari;
2. l’orientamento del Tribunale di Milano in senso opposto.
Massime Commentate
Le sentenze che riconoscono la natura di responsabilità contrattuale della responsabilità dei sanitari Cass. civ., sez. III, sentenza 22.01.1999, n. 589Cass. civ. sez. III, sentenza 1.02.2011, n. 2334Cass. civ., sez. III civ., sentenza 5.12.2013, n.27285Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24.12.2014, n. 27391Tribunale di Milano, sentenza 18.11.2014, n. 13574 |
L’orientamento del Tribunale di MilanoTribunale di Milano, sez. I, sentenza 17.07.2014Tribunale di Milano, sentenza 2.12.2014, n. 1430 |
Scaletta
Trattandosi della redazione di un atto, va in primo luogo considerata l’azione da esercitare in giudizio, la sua struttura e i requisiti essenziali previsti dal Codice di Procedura Civile, per poi affrontare le questioni sostanziali che costituiscono le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda.
Nel caso specifico, è richiesto di redigere una comparsa di costituzione e risposta. L’art. 166 del Codice di Procedura Civile prevede che “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”.
L’articolo 167 del Codice di Procedura Civile stabilisce, al primo comma, che nella comparsa di risposta il convenuto deve:
(1) proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda;
(2) indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; e (3) formulare le conclusioni.
Il secondo e il terzo comma della medesima disposizione precisano che, nella propria comparsa di costituzione, il convenuto deve anche proporre, a pena di decadenza, (4) le eventuali domande riconvenzionali e (5) le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, e (6) se intende chiamare in causa un terzo, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa, provvedendo ai sensi dell’articolo 269 del Codice di Procedura Civile (ossia, chiedendo contestualmente al giudice adito il differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis).
Va peraltro chiarito che, dovendo redigere un atto e non un parere pro veritate, dovranno essere trattati tutti gli argomenti necessari per difendere la tesi di Mevio.
Nella proposta di svolgimento della traccia di atto che verrà sviluppata nella sezione successiva si è ritenuto opportuno utilizzare il seguente schema di trattazione.
Svolgimento
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
Nell’interesse di Mevio (C.F…..), nato a …, il …, residente in …, rappresentato e difeso dall’avv. … (C.F. …), presso il cui studio in … via …, è elettivamente domiciliato e dichiara di ricevere le comunicazioni di giudizio al n. fax … o all’indirizzo PEC …@…;
– convenuto –
CONTRO
Tizio (C.F. …), residente in …, rappresentato e difeso dall’avv. … (C.F. …), presso il cui studio in … via …, è elettivamente domiciliato;
– attore –
Con atto di citazione notificato in data 27 aprile 2017, Tizio ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito di intervento chirurgico effettuato dal dott. Mevio in data 12 febbraio 2016 (cfr. doc. n. 1, citazione).
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha in particolare riferito che:
– nel dicembre 2015, Tizio cadeva sugli sci;
– in seguito alla caduta, Tizio riportava una rottura del Legamento Crociato Anteriore;
– lo stesso si recava dunque dal dott. Mevio, chirurgo ortopedico, che decideva di operarlo in data 12 febbraio 2016 presso l’Ospedale di Beta;
– dopo l’intervento chirurgico Tizio riportava dolore localizzato all’arto operato che rendeva impossibile la continuazione dell’attività lavorativa di calciatore professionista.
Parte attrice ha allegato inoltre la relazione medico legale sottoscritta da un esperto in ortopedia, che evidenziava una non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico e individuava una invalidità permanente pari al 8%. Sulla base di quanto riferito nella relazione medica, Tizio ha convenuto in giudizio Mevio, nonché l’Azienda Ospedaliera, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’intervento eseguito con negligenza e dell’accertata invalidità permanente.
In relazione a tale iniziativa giudiziale, il dott. Mevio, come sopra rappresentato e difeso, si costituisce nel presente giudizio per contestare la fondatezza delle pretese fatte valere da Tizio, e ciò alla luce delle seguenti ragioni di
Secondo la ricostruzione dei fatti ex adverso proposta, l’odierno convenuto dovrebbe essere ritenuto responsabile del danno che Tizio avrebbe sofferto per la non corretta esecuzione dell’intervento, che avrebbe causato un dolore continuo e invalidante a Tizio con conseguente riduzione della capacità lavorativa.
In verità, come verrà agevolmente dimostrato nelle pagine che seguono, non sussiste alcuna responsabilità del dott. Mevio, considerato che lo stesso ha eseguito l’intervento chirurgico a regola d’arte, mettendo a disposizione della paziente tutta la propria esperienza e professionalità.
La incorretta ricostruzione operata da controparte dell’intervento eseguito da Mevio necessita prima di tutto di alcune importanti chiarificazioni, e ciò al fine di evidenziare fin da subito l’assoluta insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità del convenuto, il quale ha sempre conformato il proprio agire ai più alti livelli di diligenza e professionalità.
Infatti, l’intervento chirurgico eseguito in data 12 febbraio 2016 veniva portato a termine senza alcuna complicazione dal dott. Mevio.
Inoltre, analizzando la cartella clinica, si evince che l’equipe dell’Ospedale di Beta, e conseguentemente il dott. Mevio, aveva pienamente assolto al proprio obbligo informativo con riferimento all’intervento chirurgico (si vedano moduli di consenso informato nella cartella clinica prodotta da controparte).
In primo luogo, Tizio afferma che la relazione medico legale prodotta avrebbe evidenziato la responsabilità del dott. Mevio e della struttura ospedaliera per la mancata osservanza del protocollo medico previsto per tali interventi. Quanto affermato da controparte non risponde al vero. Come potrà essere agevolmente provato in corso di causa, nessuna condotta colposa può essere ascritta al dott. Mevio, che ha eseguito l’intervento chirurgico a regola d’arte, assumendo tutte le cautele e gli accorgimenti necessari.
In tale ottica, si richiede che l’Ill.mo Giudice disponga una consulenza tecnica medico legale, nella consapevolezza che, all’esito degli esami peritali, non potrà che essere confermata la correttezza e linearità dell’operato del dott. Mevio relativamente all’intervento eseguito in data 12 febbraio 2016.
L’attrice non ha specificato se l’asserita responsabilità del dott. Mevio per la lesione sofferta sia di natura contrattuale o di natura extracontrattuale.
Quest’ultima soluzione è senz’altro da preferire ed è l’unica da ritenere corretta qualora si tenga conto dell’intervento legislativo compiuto dalla L. n. 24/2017, volta a riconsiderare il regime della responsabilità sanitaria del medico in campo penale e civile, che testualmente dispone all’art. 7, 3 comma, “L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge”.
Tutto ciò premesso, la responsabilità del sanitario, in mancanza di specifico rapporto contrattuale con il paziente, come nel caso concreto, deve considerarsi di natura extracontrattuale. Con la conseguenza che la responsabilità risarcitoria del medico andrà affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare, ovvero la sussistenza di un danno ingiusto, il nesso di causalità tra l’azione o l’omissione del medico e il danno asseritamente subito nonchè la colpevolezza del medico.
La richiesta di controparte è del tutto ingiustificata, atteso che la somma indicata è assolutamente esorbitante e sproporzionata rispetto all’asserito danno subito, tenuto conto inoltre di tutte le circostanze rilevanti.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, pertanto, il quantum risarcitorio dovrà comunque essere drasticamente ridimensionato.
La polizza in questione è da ritenersi pienamente operativa con riferimento al caso in esame; conseguentemente nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di Tizio, il dott. Mevio intende essere manlevato o comunque tenuto indenne da parte della Compagnia assicurativa.
Il dott. Mevio ha prontamente comunicato l’avvenuta denuncia del sinistro, nonché l’avvenuta notifica dell’atto di citazione alla Compagnia (doc. n. 3).
Di conseguenza, il convenuto, che nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle pretese attoree, intende essere manlevato o comunque tenuto indenne dalla propria Compagnia di assicurazione, chiede che la prima udienza venga differita al fine di consentire la chiamata in causa della stessa, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ., cosicché, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di Tizio, sia accertato il relativo grado di responsabilità con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni eventualmente cagionati all’attrice.
Per tutto quanto esposto e considerato, si chiede che l’Illustrissimo Tribunale adito voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti.
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda eccezione e deduzione, così giudicare:
– in via pregiudiziale e/o preliminare:
autorizzare la chiamata in causa della Alfa Ass.ni s.p.a., con sede in Milano, …., C. F. e P.I.V.A. N……, per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente fissare altra udienza ai sensi dell’art. 269 cod. proc. civ. al fine di consentire la chiamata in causa dei terzi nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ.
– in via principale:
respingere ogni domanda, anche istruttoria, proposta da Tizio nei confronti dell’odierno convenuto;
– in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare Alfa Ass.ni s.p.a., con sede in Milano, ……, obbligata a manlevare e/o tenere indenne il convenuto in ordine a quanto sia eventualmente statuito a suo carico nel presente giudizio;
condannare, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., Tizio e la Alfa Ass.ni s.p.a. a rifondere a Mevio le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.
– In via istruttoria:
L’esponente si riserva ogni ulteriore deduzione e produzione nei termini di cui all’art. 183, VI comma, cod. proc. civ., di cui sin d’ora chiede la concessione.
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Ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della controversia è di € …..
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- copia dell’atto citazione notificato in data …..;
- copia della polizza assicurativa in data …;
- corrispondenza con la Compagnia assicurativa in data ……;
- …………………….
Data …
Firma avv. …
Mevio, nato a …, il .., C.F. …., residente in ……, informato della facoltà di avvalersi del procedimento di mediazione e dei relativi benefici fiscali di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, delega l’avv. … (C.F….) a rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nel presente giudizio in ogni stato, fase e grado, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, conciliare, transigere, rinunciare agli atti di causa e chiamare in causa terzi. Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di prestare il consenso di cui all’art. 23 del medesimo D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali comunicati per l’espletamento del mandato, ivi comprese la loro utilizzazione e diffusione al medesimo fine. Elegge domicilio presso lo studio dell’avv. … , in … , via … .
Data …
Firma cliente
(per autentica)
Firma avv.