La responsabilità del medico ospedaliero è extracontrattuale
Tribunale Milano, sez. I civile, sentenza 02.12.2014 n° 1430 (Maria Elena Bagnato)
Ha carattere extracontrattuale la responsabilità del medico dipendente e/o collaboratore della struttura sanitaria, autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subìto dal paziente. Così ha statuito il Tribunale di Milano nella sentenza del 2 dicembre 2014, n. 1430.
Nel caso in esame, il Giudice adìto ha valutato la condotta dei sanitari convenuti dipendenti di struttura sanitaria, cui collegare l’eventuale responsabilità risarcitoria nei confronti del paziente danneggiato da tale condotta; tale esame è stato effettuato dopo aver analizzato l’orientamento espresso da vari giudici di merito e di legittimità, dal Tribunale di Milano nella sentenza 23 luglio 2014, n. 9683, nonché dalla L. n. 189/2012 volta a riconsiderare alcuni profili della responsabilità sanitaria del medico in campo penale e civile.
Per quanto concerne la responsabilità risarcitoria del medico ospedaliero, dal 1999 la giurisprudenza ha ritenuto che, in virtù della teoria del “contatto sociale”, essa andasse inserita nella responsabilità ex art. 1218 c.c., quindi avesse natura contrattuale (Cass. 19/04/2006 n. 9085, Sezioni Unite della Cassazione, sent. 577/2008).
In tale contesto è intervenuto il legislatore con l’art. 3 della legge n. 189/2012, comma 1, così disponendo :“l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Il Tribunale milanese, nella sentenza n. 9693/2014 ha valutato l’art. 3 della L. n. 189/2012, confrontandolo con le argomentazioni sviluppate nella giurisprudenza, evidenziando che il comma 1 dell’art. 3, L. 189/2012 non giustifica un’ interpretazione semplicistica e riduttiva della norma, sulla scorta della quale, oltre ad introdurre restrizioni alla responsabilità penale, prevedendo una parziale abolitio criminis degli artt. 589 e 590 (Cass. pen. 29/1/2013 n. 16237), vengono anche regolati aspetti della “responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie” compresa quella risarcitoria, di cui si occupa espressamente non solo nel comma 1, ma anche nel comma 3, e, in qualche modo, nel comma 5. Inoltre, l’interpretazione secondo la quale l’art. 3 comma 1 sarebbe “legge penale” o “eccezionale” diretta a regolamentare solo i casi dalla stessa espressamente previsti, pone forti dubbi di legittimità costituzionale, per la disparità di trattamento e diversità di disciplina, che verrebbero a determinarsi a seconda del caso in cui una condotta illecita del medico, venga preventivamente valutata dal giudice penale o meno.
Esaminando anche la pronuncia della Suprema Corte, n. 8940/2014, è stato ritenuto convincente l’affermazione del giudice di legittimità “ secondo cui è escluso che la legge 189/2012 abbia inteso esprimere un’opzione a favore della qualificazione della responsabilità medica “necessariamente” come responsabilità extracontrattuale.” Non è condivisibile l’interpretazione complessiva del secondo inciso dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi, al contrario occorre interpretare la norma nel senso che, al di fuori dei casi in cui il paziente abbia un rapporto contrattuale con il professionista, l’individuazione della responsabilità civile al medico va effettuata in base alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutte le relative conseguenze. Pertanto, l’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi comporta a dover rivedere l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime dal 1999, che in ogni caso collega la responsabilità del medico all’art. 1218 c.c., anche in assenza di un contratto tra paziente e sanitario.
Inoltre, la responsabilità contrattuale da “contatto sociale” applicabile al medico in mancanza di un rapporto contrattuale con il paziente, comporta il richiamo all’art. 1173 c.c. , nonché alla legge istitutiva del Sistema sanitario n. 833/1978, secondo cui sussiste un obbligo per le strutture sanitarie (pubbliche o private convenzionate) di erogare le prestazioni mediche a chi si trova nelle condizioni di aver diritto di usufruire del servizio pubblico, attribuendo ogni responsabilità di gestione ed organizzazione a tali enti presso i quali opera il medico dipendente, privo di autonomia professionale.
Assume rilievo anche la pronuncia della Cassazione n. 7909/2014 in cui, la Suprema Corte ha specificato, che in caso di qualificazione di una domanda risarcitoria da errato trattamento medico, essa non possa essere ritenuta contrattuale, escludendo che possa assumere tale natura dal “contatto sociale” concetto nato dalla elaborazione giurisprudenziale italiana, a fronte di una riconduzione, per tutti gli altri stati contraenti, della responsabilità del medico ospedaliero nell’ambito extracontrattuale o per tort.
In conclusione, alla luce dei summenzionati principi applicativi, e sulla scorta degli esiti della ctu, il Tribunale di Milano nella sentenza in oggetto ha ritenuto extracontrattuale la responsabilità dei medici convenuti.