Disegno di legge, approvato dal Senato il 28/03/2019
Via libera definitivo alla riforma della legittima difesa.
Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.
Hanno votato a favore la Lega, il M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre hanno espresso voto contrario il Pd e Leu.
Il testo, che dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, amplia l’ambito di applicazione della legittima difesa, con particolare riguardo alla c.d. difesa “domestica” e all’eccesso colposo nella legittima difesa, e inasprisce il regime sanzionatorio dei reati di furto, rapina e violazione di domicilio.
Il provvedimento introduce modifiche anche alla disciplina della sospensione condizionale della pena e alla liquidazione degli onorari e delle spese di giustizia.
Queste nel dettaglio le novità previste dalla legge, che si compone di nove articoli:
Legittima difesa
Si introduce una sorta di presunzione di legittima difesa “domestica”: in caso di violazione di domicilio – e al domicilio viene espressamente equiparato ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale – la difesa si considera “sempre” proporzionata all’offesa; la previsione mira evidentemente a eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa;
Inoltre, all’interno delle mura domestiche e nei luoghi di lavoro sopra indicati, chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” si considera sempre in condizione di legittima difesa.
Furto in abitazione e scippo
Il minimo e il massimo edittale salgono di un anno: si passa da 3 a 4 di reclusione nel minimo, da 6 a 7 anni nel massimo.
Aumentano le pene anche per il furto aggravato: nel minimo la reclusione sale da 4 a 5 anni e la multa da 927 a 1.000 euro; nel massimo la reclusione resta fissata a 10 anni, mentre la multa sale da 2.000 a 2.500 euro.
Rapina
La reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni; per la rapina aggravata la pena minima sale da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e aumenta anche la multa (dagli attuali 1.290-3.098 euro si passa a 2.000-4.000 euro);
Violazione di domicilio
La pena minima è raddoppiata (si passa da 6 mesi a 1 anno di reclusione), mentre il massimo sale da 3 a 5 anni; nell’ipotesi aggravata, il minimo passa da 1 a 2 anni, il massimo da 5 a 6.
Furto in abitazione e sospensione condizionale:
In caso di condanna per furto in abitazione o scippo (art. 624-bis), si potrà accedere alla sospensione condizionale della pena solo dopo aver risarcito integralmente il danno alla persona offesa.
Riflessi civilistici della legittima difesa
L’art. 2044 c.c. stabilisce che “non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”.
Alla disposizione vengono aggiunte due previsioni che si collegano alle nuova disciplina penale:
- è esclusa la responsabilità di chi ha compiuto il fatto in una delle condizioni di legittima difesa previste dai nuovi commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 c.p. (disposizione che appare peraltro ridondante, dal momento che già nella sua formulazione attuale l’art. 2044 richiama genericamente la legittima difesa senza distinzione tra le varie ipotesi);
- in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, il danneggiato ha diritto ad una indennità che il giudice dovrà calcolare con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
Eccesso colposo di legittima difesa
Come è noto, l’art. 55 stabilisce che in caso di superamento “colposo” dei limiti della legittima difesa (come di altre scriminanti comuni) si applicano le pene previste per i delitti colposi (se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo);
A questa previsione viene ora aggiunto un secondo comma in base al quale, in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non è comunque punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Patrocinio a spese dello stato
Viene introdotta una nuova disposizione (art. 115-bis) all’interno del T.U. delle spese di giustizia (dpr. 115/2002): la previsione estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
E’ comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
(Altalex, 28 marzo 2019)