E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova, con la sentenza 14 giugno 2011 con la quale si è data attuazione ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, aprendo la possibilità di applicazione analogica dell’art. 139 Cod. Assic. ad eventi lesivi conseguenti a fatti illeciti non determinati nel contesto di un sinistro stradale.
In ordine alla questione dell’individuazione dei danni risarcibili, i giudici territoriali premettono che le cosiddette sentenze gemelle dell’11 novembre 2008 delle Sezioni Unite (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) non hanno statuito l’irrisarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali già individuati nelle categorie del danno morale e del danno esistenziale, bensì hanno negato autonomia ontologica alle ridette categorie, attribuendo loro mero valore descrittivo, nel senso di ricomprendere tali pregiudizi nell’ambito del danno non patrimoniale complessivamente inteso. E ciò al fine di evitare ingiuste automatiche duplicazioni delle voci di danno, demandando però al giudice di merito il compito di personalizzare ed individuare tutte le ripercussioni negative sul valore uomo che il fatto illecito ha nel caso concreto provocato al danneggiato.
Per la liquidazione del danno, ad avviso del Tribunale, è necessario prendere a riferimento quale parametro di commisurazione equitativa, trattandosi nella fattispecie di lesioni all’integrità psicofisica non superiore al 9%, l’art. 139, D.lgs. 209/2005, piuttosto che le tabelle elaborate ed adottate dal Tribunale di Milano. Tale scelta è improntata ad un esigenza di coerenza e di tenuta costituzionale del sistema normativo. Non appare infatti manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di elaborare criteri liquidatori differenziati per le cosiddette lesioni micropermanenti, sulla base di una valutazione astratta di (qualitativamente) minore incidenza sul valore della persona che esse sono potenzialmente capaci di assumere; e ferma restando comunque l’ineludibile opera di personalizzazione del caso concreto demandato alla giurisdizione.
E’ opportuno precisare, tuttavia, che mentre per i sinistri derivati dalla circolazione stradale l’applicazione dell’art. 139 cda avviene in via diretta, per il trattamento dei danni originati da altre cause viene adottato quale criterio equitativo di liquidazione.
(Altalex, 28 giugno 2011. Nota di Simone Marani)