La vicenda vedeva una donna, separata dal proprio ex marito, ricorrere in giudizio al fine dell’ottenimento dell’affido esclusivo della figlia minore, a causa della situazione di accesissima conflittualità che non consentiva alle parti di gestire congiuntamente l’affidamento della bambina.
I giudici territoriali hanno precisato che deve essere disposto l’affidamento esclusivo alla madre se persiste un stato di conflittualità accesa tra i coniugi e se ricorrono altre circostanze, quali, ad esempio: a) il fatto che minore abbia sempre vissuto solo con la donna, avendo, quindi, un interesse a mantenere una situazione stabile da consentire al minore di vivere il proprio futuro con serenità; b) sussiste un giudizio positivo da parte dei servizi sociali; c) il minore è escluso dalla nuovo nucleo familiare creato dall’altro genitore; d) il coniuge non affidatario pone in essere reiterati atti minacciosi ed aggressivi;e) il ricorrente si rende a lungo inadempiente all’obbligo del mantenimento, mostrando una scarsa capacità genitoriale.
Tali elementi, infatti, non consentono di ritenere le parti capaci di una gestione congiunta dell’affidamento del figlio minore, con la conseguenza che, inoltre, il genitore non affidatario è obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico del figlio minore.
(Altalex, 29 marzo 2011. Nota di Simone Marani)
Corte di Appello di Perugia
Sentenza 12 luglio 2010
Ud. 20/05/10 R.G.N. 585/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA
Composta dai magistrati:
Dott. MATTEINI CHIARI Sergio – Presidente –
Dott. LIGORI Salvatore – Consigliere –
Dott. MAGRINI ALUNNO Silvio – est. Consigliere –
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 585 anno 2009 Ruolo Gen. Contenzioso Civile, tra:
\G H\, domiciliato in Perugia, alla Via Cacciatori Delle Alpi n. 22 presso lo studio dell’Avv. Monica Benedetti, che lo rappresenta e difende;
– appellante –
e
\C P\, elettivamente domiciliata in Perugia presso l’Avv. Gian Vito Ranieri con studio in Via Madonna Alta n. 87/c, che la rappresenta e difende;
– appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
chiede che la Corte d’Appello adita Voglia, disattesa ogni contraria istanza, voglia;
IN VIA PRINCIPALE:
RIFORMARE la impugnata sentenza e, per l’effetto.
Disporre l’affidamento congiunto della minore \G M\ (nata il *18.08.2000*) ai genitori \H @G\ e \C P\, con collocamento presso la madre;
Porre a carico di d’issa \H\ l’obbligo di corrispondere a \C P\ un assegno mensile di mantenimento alla figlia \M\ pari a Euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche ed urgenti e di quelle ulteriori eventualmente concordati.
Condannare l’appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA:
In ogni caso riformare la sentenza e disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
Per l’appellata:
Voglia la Corte d’Appello, contrariis reiectis, rigettare l’appello e confermare la sentenza del Tribunale di Perugia impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso di \G H\, il Tribunale di Perugia emetteva il 29.3.2006 sentenza non definitiva con la quale era pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in *Tunisia il 9.8.1999* tra \G H\ e \C P\, trascritto presso i registri dello stato civile di *Foligno il 4.10.99*.
Le parti erano rimesse dinanzi al giudice istruttore per le valutazioni in ordine alle domande relative all’affidamento, al diritto di visita ed al mantenimento della figlia \M\ (nata il *18.8.2009*).
In sede di separazione consensuale era stato disposto l’affidamento esclusivo della minore alla madre ed un assegno di mantenimento di L. 150.000.
Con l’impugnata sentenza il Tribunale disponeva l’affidamento della minore \M\ esclusivamente alla madre \C P\ e riconosceva al \G\ il diritto di visita per due giorni alla settimana alla presenza di operatori del servizio sociale di Foligno. Rilevava il Tribunale a sostegno della sentenza che:
– la vicenda tra i coniugi era stata caratterizzata da una conflittualità accesissima, che aveva dato luogo a numerosi procedimenti presso il Tribunale per i Minorenni: tale lunga conflittualità, per quanto mitigata nel corso degli anni, non consentiva di ritenere le parti capaci di una gestione congiunta dell’affidamento della figlia minore;
– di conseguenza doveva essere disposto un affidamento esclusivo alla madre, in considerazione delle seguenti circostanze: 1) il giudizio dei servizi sociali nei confronti di \C P\ è stato favorevole (relazione del 14.12.2005); 2) la figlia dalla separazione aveva sempre vissuto con la madre ed era pertanto nell’interesse della minore mantenere una situazione stabile tale da consentirle di vivere il futuro con serenità; 3) il ricorrente aveva creato un altro nucleo familiare a cui era del tutto estranea la minore; 4) il ricorrente aveva anche più volte disatteso le disposizioni date dal Tribunale per i minorenni, aveva disconosciuto il ruolo dei servizi sociali, aveva posto in essere in passato reiteratamente atti minacciosi ed aggressivi, mostrando una volontà contraria al rispetto delle regole, pur segnalandosi miglioramenti; 5) il ricorrente si era reso a lungo inadempiente all’obbligo di mantenimento, dimostrando così una scarsa capacità genitoriale; 6) era nato un altro figlio naturale delle parti: la circostanza che tale bambino fosse il figlio del ricorrente non era stata neppure contestata dalla sua difesa e non deponeva certo a suo favore, essendo stato tale figlio naturale concepito mentre il ricorrente aveva già costituito un altro nucleo familiare;
– il diritto di visita del padre doveva necessariamente avvenire in modalità protetta, stanti le tensioni esistenti tra i coniugi e la volontà manifestata dal \G\ di portare con sè la minore all’estero;
– tenuto conto dell’età della minore (circa 9 anni), delle sue esigenze fondamentali, del nuovo nucleo familiare del ricorrente, dei redditi delle parti (il ricorrente nel 2006 aveva prodotto un reddito di oltre Euro 112.000,00) e della necessità di assicurare alla minore un adeguato tenore di vita, si riteneva adeguato un assegno di mantenimento mensile di Euro 400,00 da versare a \C P\ entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati, oltre il 50% delle spese straordinarie, da concordare previamente, salvo quelle urgenti.
Proponeva appello il \G\ avverso detta sentenza rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. In particolare rilevava che appariva del tutto immotivata la decisione del Tribunale di concedere l’affidamento della figlia esclusivamente alla madre ed appariva altresì proporzionato l’assegno di mantenimento per la figlia di Euro 400,00 mensili.
Questa Corte riservava la decisione all’esito dell’udienza del 25.3.2010, con riserva per note sino al 15.5.2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che la sentenza appellata emessa dal Tribunale di Perugia debba essere integralmente confermata.
1. Il Tribunale è pervenuto alla decisione di affidare in via esclusiva la minore \M\ alla madre all’esito di una complessa, ampia ed esauriente istruttoria. Ha più volte interpellato le assistenti sociali e concluso che era preferibile l’affido esclusivo della minore alla madre dopo aver valutato tutta una serie di circostanze, già esposte, che in modo univoco deponevano per tale soluzione. La circostanza che il \G\ avesse più volte manifestato la volontà di portare la figlia all’estero ha indotto infine a riconoscere allo stesso il diritto di visita alla figlia con modalità protette.
2. Il reddito accertato da parte della Guardia di Finanza in capo al \G\ (Euro 112.000,00 nel 2005) depone per la non eccessività dell’assegno di mantenimento della figlia fissato dal Tribunale in Euro 400,00 mensili.
3. Il \G\ ritiene ingiusta la condanna disposta dal Tribunale con l’impugnata sentenza al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte.
Rileva sul punto questa Corte che tale condanna consegue legittimamente a seguito del rigetto totale della domanda.
4. Si condanna il \G\ a pagare le spese legali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello disattesa e reietta ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così decide:
rigetta l’appello proposto da \G H\ e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Perugia il 5.6.2009 n. 1061/09. Condanna l’appellante a pagare all’appellata le spese del grado che liquida per l’intero in complessivi Euro 2.800,00 (Euro 1.000,00 per diritti e Euro 1.800,00 per onorario) oltre rimborso forfetario, Iva e CI.