Con una sintetica pronuncia la Corte di cassazione ha ribadito due capisaldi dell’ordinamento relativi al rapporto che può instaurarsi fra un contenzioso sorto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo e eventuali contenziosi fra condomini e/o fra condomini o condominio.
Nel caso di specie era avvenuto che un condomino, destinatario di un decreto ingiuntivo fondato sull’approvazione del verbale assembleare di ripartizione delle spese condominiali, avesse agito in opposizione al decreto sollevando due distinte questioni: (i) l’invalidità/inefficacia della delibera assembleare (per il fatto che la convocazione non sarebbe stata recapitata al condomino stesso); (ii) la non appartenenza al condominio del condomino stesso.
Ma con l’ordinanza qui annotata, la Corte di cassazione ha ribadito come tali due tipologie di questioni non siano compatibili con lo schema processuale dell’opposizione a decreto ingiuntivo di cui all’articolo 645 c.p.c.
In particolare, nel provvedimento viene innanzitutto evidenziato come il condominio che agisca per il recupero delle spese condominiali attribuiti al condomino a seguito di approvazione del verbale assembleare di approvazione della ripartizione stessa delle spese soddisfa il proprio onere probatorio con la semplice produzione in giudizio del verbale assembleare.
Di contro, il condomino che voglia sollevare vizi di validità/efficacia della delibera assembleare deve farlo attraverso il relativo procedimento di impugnazione: in altri termini, l’opposizione a decreto ingiuntivo non può essere l’occasione per contestare la validità della deliberazione assembleare la quale, come detto, deve passare attraverso il relativo procedimento.
Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione al tema dell’appartenenza del condomino al condominio. Anche in questo caso il Collegio ha evidenziato come il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non può costituire un valido mezzo per aprire un contraddittorio su di una questione, quella dell’appartenenza al condominio, che peraltro presuppone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini.
Su tali presupposti, il Collegio ha dunque rigettato l’impugnazione